venerdì 22 luglio 2016

Approvato definitivamente dal Parlamento il "Collegato agricoltura"

Il collegato agricoltura fornisce maggiori strumenti che permetteranno di costruire le basi per il futuro dell'agricoltura italiana. In breve, lo si può riassumere con quattro parole d'ordine: semplificazione, tutela del reddito, ricambio generazionale e organizzazione. 



L'A.S. 1328-B, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (Collegato alla manovra di finanza pubblica), è stato approvato dal Senato in via definitiva il 6 luglio con profonde modifiche rispetto al testo presentato dal Governo.

Quanto ai contenuti del disegno di legge approvato, il Titolo I (articoli 1-14) reca disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare.

L'articolo 1 introduce alcune norme di semplificazione in materia di controlli, che vanno ad aggiungersi a quelle, assai rilevanti, contenute nel decreto legge n. 91/2014, in particolare l'istituzione del Registro unico dei controlli per le imprese agricole. Sinteticamente, il disegno di legge introduce misure di semplificazione:
- per i possessori di oliveti che producono olio per l'autoconsumo e dunque in quantità limitate, che non sono tenuti all'obbligo di costituire od aggiornare il fascicolo aziendale come richiesto invece agli altri produttori;
- di alcuni obblighi in materia di prevenzione antincendio per i produttori agricoli che utilizzano depositi di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi;
- in materia di attribuzione del diritto di prelazione per gli imprenditori agricoli confinanti con i fondi offerti in vendita;
- in materia di pastorizia transumante;
- in materia di costituzione di consorzi di tutela per i prodotti agroalimentari e i vini DOP e IGP;
- di passaporti per gli animali di specie bovina se destinati alla sola commercializzazione nazionale;
- nel sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito con il decreto-legge n. 91 del 2014, le cui competenze sono estese al settore dell'innovazione tecnologica, dell'agricoltura di precisione e di trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario;
- nella previsione di procedure di comunicazione alla Commissione europea per l'introduzione di normative tecniche relative agli ammendanti industriali;
- nell'imputazione dei costi delle attività di controllo relative alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi.

L'articolo 2 introduce l'obbligo di prevedere, nello statuto dei consorzi di tutela, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in modo tale da garantire l'equilibrio di genere.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di servitù, stabilendo che i proprietari di strade private debbano consentire il passaggio di tubazioni di gas e per la trasmissione di energia geotermica per consentire l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali. L'esecuzione dei lavori deve essere autorizzata dal sindaco competente, tenendo conto della stagionalità delle colture e dell'esigenza di evitare danni alle coltivazioni. E' fatto obbligo di ripristino della strada e l'eventuale risarcimento del danno.

L'articolo 4 prevede la riduzione di termini per i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole, stabilendo per essi l'applicazione della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive o forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali in materia. E' inoltre prevista la riduzione a sessanta giorni del termine entro cui deve essere adottato dalle pubbliche amministrazioni competenti il provvedimento finale relativo a istanze presentate dai Centri di assistenza agricola (CAA).

L'articolo 5 delega il governo al riordino e alla semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali3, attraverso la raccolta in un codice agricolo ed in eventuali testi unici delle norme vigenti in materia. Sono dettati criteri e principi direttivi specifici tesi alla semplificazione, all'abrogazione espressa di norme obsolete e all'eliminazione di duplicazioni, al coordinamento delle disposizioni vigenti, anche di livello europeo, alla riduzione dei tempi per i procedimenti, all'armonizzazione della normativa sui controlli. E' previsto il parere preventivo della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato sugli schemi di decreto, e il doppio parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 6 delega il Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, mediante la predisposizione di norme sulle forme dell'affiancamento tra anziani agricoltori o
pensionati e giovani non proprietari di terreni agricoli. Il decreto legislativo previsto, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, deve, tra l'altro, stabilire la durata del processo di affiancamento, prevedere criteri di assegnazione di agevolazioni e sgravi fiscali per favorire il processo, definire modalità di conclusione (tramite subentro o trasformazione in contratto di conduzione da parte del giovane o forme di compensazione diverse, in alternativa), nonché stabilire le forme di compartecipazione agli utili.

L'articolo 7 reca disposizioni a sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, tramite l'istituzione del Sistema informativo per il biologico (SIB) per la gestione dei procedimenti amministrativi di operatori e organismi di controllo relativi a agricoltura ed acquacoltura biologiche. Con decreto del Ministero delle Politiche agricole sono definiti modelli di notifica dell'attività, programmi di produzione, registri aziendali e relazioni di ispezione. Le regioni già dotate di sistemi informatici per il biologico sono tenute ad attivare sistemi di cooperazione applicativa per garantire il flusso di informazioni con il SIB. Il Ministero delle politiche agricole deve inoltre istituire l'elenco pubblico degli operatori del biologico.

Gli articoli da 8 a 14 sono stati introdotti in sede di esame alla Camera. L'articolo 8 introduce disposizioni in materia di masi chiusi, stabilendo che sia obbligatorio esperire il tentativo di conciliazioni in caso di controversie.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti, in virtù delle quali le articolazioni provinciali delle organizzazioni professionale agricole vengono autorizzate a consultare l'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi diritto a tali indennità (intese quali somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza; tale presunzione vale qualora agli atti delle ragionerie dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie).

L'articolo 10 ridetermina l'entità del contributo dovuto - in occasione della prima immissione del prodotto - al Conoe (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti) in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti. La congruità del contributo è verificata annualmente dal Ministero dell'ambiente sulla base della documentazione fornita dal Conoe. Sono esclusi dall'applicazione del contributo alcuni oli e grassi (tra gli altri, oli extravergine di oliva, oli di oliva vergini, oli e grassi a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette).

L'articolo 11 stabilisce che le imprese agricole possano aderire ai Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti previsti dal codice dell'ambiente attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale a cui aderiscono. Si dispone inoltre che non imprese agricole non siano obbligate all'iscrizione ai consorzi per il recupero e riciclo dei materiali di imballaggio, né soggette alla relativa contribuzione. Infine, viene

L'articolo 12 dispone che l'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, affidata a terzi, possa essere esercitata esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità, rilasciato dopo appositi corsi di formazione, per il possesso di determinate competenze.

L'articolo 13 stabilisce che, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, essa possa essere fornita mediante fideJussione bancaria rilasciata, oltre che da aziende di credito, anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari.

L'articolo 14, recante disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari, modifica il decreto-legge n. 51 del 2015, stabilendo che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero possano agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori (forma scritta ed durata non inferiore a dodici mesi) nei contratti di cessione di latte crudo.

Il Titolo II (articoli 15 e 16) reca disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 15 reca delega al governo per il riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Mipaaf, per il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori. Per quanto riguarda gli enti vigilati, sono dettati principi e criteri direttivi specifici, al fine generale di razionalizzare la spesa pubblica e garantire l'ottimo utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, ridurre il ricorso a contratti con esterni, procedere alla revisione delle competenze e al riordino degli enti, garantendo indipendenza, terzietà, e alta qualificazione scientifica dei componenti gli organi. Si dispone, in particolare, la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), attraverso la revisione delle funzioni dell'Agenzia e del modello di coordinamento con gli organismi pagatori a livello regionale, ottimizzando l'accesso alle informazioni, uniformando costi di gestione; - il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggior unitarietà ed efficacia, anche attraverso la razionalizzazione o soppressione della società Agecontrol; - la revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi per stimolare la competitività del settore. Per quanto riguarda il settore ippico, si prevede il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, incluse quelle riguardanti i diritti televisivi relativi alle corse estere, la disciplina delle scommesse, la permanenza degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera, attraverso la riduzione delle aliquote da destinare all'Erario ed un aumento della raccolta, nonché l'istituzione di un organismo cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici e di rendicontazione e ripartizione delle risorse provenienti dalle scommesse e dai finanziamenti statali. Per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la disciplina della riproduzione animale, si stabilisce, tra l'altro, la riorganizzazione del sistema di consulenza del settore, con l'obiettivo di liberalizzarlo; l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anangrafici come elemento fondamentale per l'individuazione della razza, la conservazione della biodiversità animale e la valorizzazione delle razze autoctone; la possibilità di autofinanziamento delle associazioni degli allevatori attraverso l'espletamento di servizi ai soci e l'utilizzo di marchi collettivi.

L'articolo 16 istituisce presso ISMEA la Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta di terreni e aziende agricoli, accessibile sul sito internet ISMEA per gli utenti registrati. Sono fornite informazioni su caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei terreni, sulle procedure di accesso alle agevolazioni, sugli eventuali programmi o progetti di ricomposizione fondiaria presentati da ISMEA.

Il Titolo III (articoli 17-22) reca disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari. L'articolo 17, introdotto alla Camera, stabilisce - per i contratti di rete nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare - l'obbligo di redigere la situazione patrimoniale, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, esclusivamente le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

L'articolo 18 dispone in materia di assunzione congiunta di lavoratori stabilendo che essa possa essere effettuata da imprese legate da contratto di rete qualora almeno il 40% di esse siano imprese agricole, abbassando tale percentuale dal 50 al 40 %.

L'articolo 19 reca disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europeo, prevedendo che le pubbliche amministrazioni forniscano ai soggetti interessati ad aiuti europei assistenza e informazioni ed elaborino specifiche procedure di gestione delle istanze tese ad agevolare la fruizione degli aiuti. Viene inoltre resa obbligatoria l'acquisizione in via telematica di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso il SIAN. Alla Camera è stato inoltre previsto che i produttori di latte e prodotti lattiero-caseari possano accedere alle informazioni relative ai propri soci, contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, pur limitatamente a quelle utili allo svolgimento delle funzioni loro demandate.

L'articolo 20, al fine di favorire interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, demanda all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA (subentrato al soppresso Istituto per lo sviluppo agroalimentare - ISA) l'effettuazione di interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società che operano nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, come individuati dalla normativa europea ed interna, ed in società il cui capitale sia posseduto ad almeno il 51% da imprenditori, cooperative o organizzazioni di produttori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica dei medesimi prodotti. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, ISMEA opera come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale o prestiti obbligazionari. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA interviene tramite erogazione di mutui. Con decreto del Mipaaf sono definiti criteri e modalità degli interventi.

L'intervento a condizioni agevolate da parte di ISMEA è subordinato all'approvazione, da parte della Commissione europea, di apposito regime di aiuti.

L'articolo 21 delega il governo al riordino degli strumenti di gestione dei rischi e delle crisi in agricoltura e per la regolazione dei mercati, attraverso la revisione della normativa esistente, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, la disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie o causati da fauna selvatica, e la revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati.

L'articolo 22 reca disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica e a ridotto impatto ambientale, stabilendo che i Comuni possano definire idonee modalità di presenza e valorizzazione di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta o da agricoltura biologica e a ridotto impatto ambientale, nei mercati agricoli di vendita diretta.

Il Titolo IV, diviso in 8 Capi, reca disposizioni relative a singoli settori produttivi. Il Capo I (articoli da 23 a 30) reca disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, definendo e stabilendo requisiti dei singoli prodotti, dettando norme in materia di etichettatura e confezionamento, stabilendo sanzioni in caso di violazioni. Per la clausola di mutuo riconoscimento, le disposizioni dettate al Capo I non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati o commercializzati in altro Stato membro dell'UE o dell'EFTA.

Il Capo II (artt. 31 e 32) reca disposizioni per il sostegno al settore del riso, delegando il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati al sostegno del riso prodotto, venduto o immesso al consumo sul territorio nazionale, con specifici criteri di delega relativi a salvaguardia delle varietà tipiche, tutela del consumatore, istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, definizione di un apparato sanzionatorio adeguato. Sono poi introdotte misure per favorire la tracciabilità del riso attraverso l'uso di specifici sistemi informatici.

L'articolo 33 (Capo III) esenta i piccoli produttori di burro dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

L'articolo 34 (Capo IV) introduce disposizioni in materia di apicoltura e prodotti apistici. Sono previste sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica, l'autorizzazione alla distribuzione di presidi sanitari agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza, ed è permesso agli apicoltori colpiti dal parassita Aethina tumida di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti, purché provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita.

Il Capo V (artt. 35 e 36) interviene in materia di produzione di birra artigianale, dandone una definizione e prevedendo risorse per favorire la filiera del luppolo.

L'articolo 37 (Capo VI) introduce una definizione del fungo cardoncello.

L'articolo 38 (Capo VII) esclude talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito nel collegato ambientale.

Il Capo VIII (artt. 39 e 40) reca disposizioni in materia di pesca ed acquacoltura. L'articolo 39 modifica il decreto legislativo n. 4 del 2012, che reca misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, al fine di una maggiore uniformità alle disposizioni europee in materia di contravvenzioni, sanzioni, pene accessorie per violazioni in materia di pesca, con una particolare attenzione per la pesca sottotaglia. L'articolo 40 introduce misure di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.

Il Titolo V (articolo 41) interviene in materia di rifiuti agricoli, escludendo dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utlizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi.
 
L'articolo 42 (Titolo VI) reca infine disposizioni per la copertura finanziaria.

...IN BREVE

SEMPLIFICAZIONI E CONTROLLI
- Ridotti da 180 a 60 giorni i tempi per aprire un'azienda agricola. Vengono tagliati i termini del silenzio assenso entro i quali l'Amministrazione pubblica deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento della richiesta presentata dal Centro di assistenza agricola (CAA).
- Meno burocrazia nella produzione dell'olio con l'eliminazione del fascicolo aziendale per i produttori la cui produzione è inferiore ai 350 kg
- Introdotte sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica

RICAMBIO GENERAZIONALE
- Delega al Governo per disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori over 65 o pensionati e giovani tra i 18 e i 40 anni che non siano proprietari di terreni agricoli. Spazio alla formazione aziendale per favorire l'ingresso dei giovani alla guida delle imprese

INNOVAZIONE
- Inclusione dell'innovazione tecnologica e informatica e dell'agricoltura di precisione, nonché il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario, tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC

POLITICHE PER LE FILIERE

BIRRA ARTIGIANALE
- Per la prima volta nell'ordinamento italiano viene introdotta la definizione di birra artigianale come "birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione"
- La norma prevede anche l'obiettivo di favorire lo sviluppo della filiera del luppolo in Italia

POMODORO
- Per tutelare e promuovere la qualità delle produzioni vengono previste disposizioni specifiche sulla definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, sui relativi requisiti, sull'etichettatura e sul confezionamento, nonché sulle sanzioni

RISO
- Sostegno del settore attraverso la tutela delle varietà tipiche italiane e sostegno al miglioramento genetico delle nuove; valorizzazione della produzione come espressione del valore culturale paesaggistico e ambientale di un territorio; tutela del consumatore; istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà; disciplina dell'apparato sanzionatorio e individuazione dell'Autorità competente in materia
- Vengono promossi sistemi volontari di tracciabilità del riso attraverso strumenti innovativi che possano dare maggiori informazioni ai consumatori sull'origine del prodotto

BIOLOGICO
- Taglio della burocrazia attraverso la semplificazione informatica con la creazione del Sistema informativo per il biologico (SIB)

GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA
- Adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i 'Fondi di mutualità' per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie e fitopatie, nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna protetta e per rivedere la normativa in materia di regolazione dei mercati

MIGLIORARE LA SPESA DEI FONDI EUROPEI
- Le PA forniranno gratuitamente ai soggetti che richiedono i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie per strutturare meglio i progetti di investimento. Inoltre saranno elaborate specifiche procedure per gestire le nuove richieste, agevolando la fruizione degli aiuti. Per semplificare la vita alle imprese e ottimizzare i tempi dell'amministrazione la via telematica diventa il mezzo esclusivo di acquisizione dei dati da parte delle PA   

BANCA DELLE TERRE
- Istituzione, presso ISMEA, della Banca delle terre agricole con l'obiettivo di creare un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti

RIORDINO E RIDUZIONE DEGLI ENTI E AGENZIE VIGILATI DAL MIPAAF
- Taglio e revisione della spesa e utilizzo dei risparmi ottenuti anche per la realizzazione di politiche a favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione del Made in Italy
- Previsione di disposizioni finalizzate a garantire criteri di merito, indipendenza e assenza di conflitti di interesse per le nomine negli enti vigilati
- Riorganizzazione di AGEA e del sistema dei controlli con conseguente razionalizzazione della società Agecontrol
- Obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun Ente, società e agenzia

CONSORZI
- Possibilità di costituire un Consorzio di tutela per ciascuna Dop e Igp nell'ambito della produzione di vini liquorosi
- Più spazio alle donne con l'introduzione nello statuto dei Consorzi di tutela del criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi nell'attribuzione degli incarichi

ASSUNZIONI

- Per quanto riguarda le assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, è stata ridotta la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole nella fattispecie contrattuale (dal 50% al 40%) affinché sia possibile effettuarle

BIOMASSE
- Imputazione dei costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi

PESCA
- Rafforzate le sanzioni in materia di pesca e acquacoltura, con l'introduzione di importanti depenalizzazioni, anche alla luce delle più recenti normative europee
- Stabilite le sanzioni per il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne

IPPICA
- Istituzione di un organismo sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare competenze in materia di ippica, al fine di rilanciare il settore
- Riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica

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