lunedì 15 novembre 2010

L'art. 52 della Costituzione della Repubblica Italiana


TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

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