La Camera ha approvato la riforma della
pubblica amministrazione che segue, a distanza di un anno, l’approvazione del
decreto legge sulla pubblica amministrazione, contenente le norme più urgenti e
immediatamente applicabili, e una consultazione
pubblica che ha permesso un confronto reale,
frutto di un metodo di lavoro coesivo e partecipativo, con gli attori coinvolti.
Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica e già
approvato dal Senato, è composto da 23 articoli che contengono prevalentemente
deleghe legislative da esercitarsi nei 12 mesi successivi all'approvazione
della legge.
La pubblica amministrazione è l'insieme di attività a presidio
degli interessi pubblici; da questo elemento occorre partire per comprendere la
ratio della riforma che non è rivolta esclusivamente ai 3 milioni di
dipendenti pubblici ma a tutti gli italiani. Questa è la chiave di lettura per
descrivere i singoli interventi contenuti in un testo che tiene insieme ambiti
e settori apparentemente distanti e diversi tra loro. Il primo grande
cambiamento è dunque nell'approccio: non una riforma di settore, ma una
“riforma Paese” per creare, mediante la garanzia della certezza e della
trasparenza, una pubblica amministrazione più democratica, più semplice e
più competente.
Tale provvedimento costituisce, dunque, un ulteriore passo avanti
lungo la strada delle riforme per l’ammodernamento del sistema-Italia: la
riforma del titolo V della Costituzione1, l'attuazione della cosiddetta “legge
Delrio” (legge n. 56 del 2014) e, adesso, la riforma della pubblica
amministrazione ci permetteranno di allineare il nostro Paese ai più alti standard
europei.
Per una lettura più approfondita e dettagliata del provvedimento
si rinvia ai lavori parlamentari (AC 3098) ai dossier del
Servizio Studi della Camera dei deputati.
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI EROGAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rivoluzione digitale: la pubblica amministrazione a portata di
un “clic”
L’articolo 12 contiene una delega al Governo in materia di
erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il fine è
ridurre la necessità di recarsi fisicamente agli uffici pubblici garantendo il
diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi
di loro interesse in modalità digitale oltreché la semplificazione dell'accesso
ai servizi alla persona.
Nel sentire comune, ancora oggi, la parola digitale richiama
l'idea di una materia per «addetti ai lavori», tanto più in una pubblica
amministrazione caratterizzata storicamente da profili
giuridico/amministrativi. Ma questa è una visione superata, che non risponde a ciò
che i cittadini ormai sperimentano nella loro vita quotidiana. La filosofia
dell'intera riorganizzazione della pubblica amministrazione, in sintonia con le
altre riforme richiamate,
è consegnare ai cittadini uno Stato meno complicato, meno
farraginoso, uno Stato più semplice e, quindi, più veloce ed efficace nella sua
azione a beneficio della collettività.
Ricevere servizi in modalità digitale non è solo un dovere in capo
all'amministrazione, ma un diritto riconosciuto al cittadino.
A tal fine, i decreti legislativi modificheranno e integreranno,
anche eventualmente disponendo la delegificazione, il codice
dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con il decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, con invarianza delle risorse disponibili a legislazione
vigente. La delega dovrà essere esercitata entro 12 mesi dall’entrata in
vigore della legge.
Digital first e rete veloce nelle scuole,
ospedali e luoghi di ricezione turistica
È prevista la definizione di un livello minimo delle prestazioni
in materia di servizi on line delle amministrazioni pubbliche e la piena
applicazione del principio «innanzitutto digitale» (cosiddetto digital first,
in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività delle
pubblica amministrazione), il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga,
prevedendo una corsia preferenziale, nei bandi per accedere ai finanziamenti per
la banda larga, per gli investimenti nelle scuole, ospedali e luoghi di
ricezione turistica.
WiFi, una rete unica per il turismo e accesso gratuito per i
cittadini
La Rete è ormai diventata un elemento determinante per la scelta
di una località turistica.
Per diffondere l’accesso ad Internet in tutti i luoghi di
particolare interesse turistico è prevista la realizzazione di un’unica rete
WiFi gratuita, con autenticazione tramite Sistema pubblico di identità digitale
(SPID).
La porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici, ad
esempio dai municipi, verrà resa disponibile a tutta la cittadinanza – nei
festivi e nelle ore notturne – attraverso hotspot per l’accesso gratuito
sempre attraverso un sistema di autenticazione tramite Sistema pubblico di
connettività.
Credito telefonico per i micropagamenti nella PA
Prevista la possibilità di utilizzare il credito telefonico per
i micropagamenti verso la pubblica amministrazione. Si tratta di una
innovazione importante anche in vista delle importanti novità che presto
arriveranno dall’Europa con la nuova direttiva sui pagamenti.
Oggi gli smartphone hanno una diffusione superiore al 60%
della popolazione e, considerando anche i cellulari più vecchi, si va oltre il
100%. Con questa possibilità anche chi non ha una carta di pagamento o un conto
corrente potrà effettuare pagamenti digitali.
La PA farà da volano alla diffusione dell'e-payment nel
nostro Paese, con riduzione dei costi pubblici legati alla gestione del
contante e dei relativi rischi di errore, furto, perdita o rapina.
Diffusione pagamenti elettronici nelle PA
Le transazioni digitali ed elettroniche costituiranno il mezzo
principale per i pagamenti dovuti alla pubblica amministrazione, con
conseguente riduzione dell’uso del contante.
Una novità che porterà vantaggi in termini di
trasparenza del rapporto col cittadino, velocità dei servizi, riduzione di
contenziosi sui pagamenti.
Pin unico
Prevista la partecipazione con modalità telematiche ai processi
decisionali pubblici, l'armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico
per la gestione dell'identità digitale (SPID) volto ad assicurare l'utilizzo
del cosiddetto PIN unico e la promozione dell'elezione del domicilio digitale
da parte di cittadini e imprese.
Maternità e genitorialità: tutte le informazioni sin dalla
nascita
Spesso le misure di sostegno alla maternità e alla genitorialità
non sono conosciute al punto che i fondi disponibili, sia nazionali, sia
locali, non sono utilizzati del tutto. Per ovviare a questo problema il
provvedimento prevede che al momento della denuncia all’Anagrafe della nascita
di un figlio il genitori siano informati dei propri diritti, servizi e misure
di sostegno erogati da Stato, Regioni ed Enti locali, attraverso una specifica
banca dati.
RIFORMA DEI PROCESSI DECISIONALI INTERNI ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Prevista la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di governance
della digitalizzazione, la semplificazione dei procedimenti di adozione
delle regole tecniche e la ridefinizione delle competenze dell'ufficio
dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali
con funzioni di coordinamento in materia di digitale.
In tema di risparmi di spesa dovrà essere favorito l’uso di software
open source.
Per quanto riguarda la formulazione dei decreti delegati si
prevede l’adeguamento alle disposizioni adottate a livello europeo, il
coordinamento con la normativa vigente e l'indicazione espressa delle norme
abrogate.
UNITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Un altro importante obiettivo del provvedimento è quello di promuovere
l'unità dell'amministrazione e la semplificazione dell'azione amministrativa. Si
tratta non solo di ridurre i conflitti tra diversi livelli istituzionali, ma
anche di rendere più efficace la comunicazione tra uffici della stessa
amministrazione che spesso non si parlano o si ostacolano tra loro. È come se
la nostra Repubblica fosse composta da mille amministrazioni diverse. Questo
rende complicato il rapporto tra privato e pubblica amministrazione, con
ricadute anche economiche in termini di investimenti che potremmo attrarre e
che invece perdiamo.
L'obiettivo è invece quello di ricomporre le distanze; l'amministrazione
deve muoversi come un corpo unico che agisce in modo coerente e funzionale agli
interessi e ai bisogni dei cittadini che chiedono trasparenza, semplicità
negli adempimenti e coerenza nelle decisioni.
Conferenza di servizi: semplificazione e certezza dei tempi
L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino della
disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitarsi entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, finalizzata ad assicurare
la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi. In particolare, si
prevede la riduzione dei casi di obbligatorietà della convocazione della
conferenza di servizi; la ridefinizione dei tipi di conferenza; l'introduzione
di modelli di istruttoria pubblica per l'adozione di provvedimenti di interesse
generale, per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati;
la riduzione dei tempi per la convocazione, anche incentivando l’uso di
strumenti informatici e soprattutto dei tempi di decisione; l’introduzione del
rappresentante unico delle amministrazioni centrali; si dà per acquisito
l’assenso dell’amministrazione che omette di esprimersi nei termini.
Procedimento amministrativo: il nuovo istituto generale del
silenzio assenso
L'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo
il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche. Si tratta di ribaltare la logica per la quale oggi molte
amministrazioni si bloccano, non comunicano o comunicano male tra loro, creando
un'incertezza di tempo e regole e quindi un danno al cittadino. Non si tratta
di un “via libera” alle costruzioni selvagge, ma di garantire un tempo certo
per dire dei «sì» o dei «no», in quanto la corruzione si annida proprio dove
l’amministrazione è lenta nelle risposte.
Il silenzio assenso trova applicazione nelle ipotesi in cui per
l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista
l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre
amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive
decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni (suscettibili di interruzione
per una sola volta), decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il
nulla osta s'intende acquisito. Il silenzio assenso si applica anche nei casi
in cui venga richiesto il concerto o il nulla osta di gestori di beni e/o
servizi pubblici.
In caso di conflitto tra le amministrazioni coinvolte, il
Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. Si applica il
silenzio assenso, decorsi 90 giorni, anche nel caso di amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
e della salute dei cittadini.
Tempi dimezzati per le pratiche relative a rilevanti
insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività
imprenditoriali
L’articolo 3-bis prevede l’emanazione di un regolamento di
delegificazione per la semplificazione e accelerazione, con un taglio fino al
50% dei tempi dei procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti
produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali.
Per le grandi opere (interventi con positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione) sono previsti poteri sostitutivi da attribuire al Presidente del
Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da esercitare con
possibile delega al prefetto. Il Presidente del Consiglio o i prefetti, per l’esercizio
del potere sostitutivo, potranno avvalersi di personale specializzato, senza
costi aggiuntivi per lo Stato.
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività del privato):
stop alla giungla di norme
L'articolo 4 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro 12
mesi dall’entrata in vigore della legge, per la precisa individuazione dei
procedimenti per i quali serve la SCIA (segnalazione certificata di inizio
attività), quelli per i quali vige il silenzio assenso e quelli per i quali
serve autorizzazione espressa. Viene previsto inoltre l’obbligo di comunicare
ai soggetti che presentano un’istanza
alla PA i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta
a rispondere oppure entro i quali il silenzio equivale
all’accoglimento della domanda.
Autotutela amministrativa: fissati termini precisi.
L’articolo 5 non contiene deleghe, ma norme immediatamente
efficaci riguardanti il procedimento amministrativo. Viene fissato un tempo
massimo per il potere di agire in autotutela, ovvero il potere della pubblica
amministrazione di annullare e revocare i provvedimenti amministrativi già
adottati. L'annullamento d'ufficio, finora, doveva arrivare entro un termine
ragionevole ma non indicato esplicitamente. La riforma prevede, in particolare
in caso di SCIA, l'obbligo per l’amministrazione di motivare l'invito a
regolarizzare l'attività e di indicare al privato le misure da adottare.
Inoltre, l’amministrazione avrà 60 giorni per intervenire (30 gg. per la SCIA
edilizia), successivamente potrà intervenire in autotutela al massimo
entro 18 mesi quando il provvedimento è illegittimo. Il limite temporale non si
applica se l’autotutela consegue a fatti costituenti reati accertati con
sentenze passate in giudicato: in questi casi, infatti, l'annullamento può
essere disposto anche una volta decorso il termine. Un ulteriore intervento è
previsto sul silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte: in
tali casi, l’amministrazione conserva il potere di intervenire in autotutela
solo mediante la revoca del provvedimento, venendo così meno il potere
dell’amministrazione stessa di annullamento d’ufficio. Previsti dei nuovi
paletti al potere di sospensione del provvedimento amministrativo: il
termine di sospensione deve essere esplicitamente indicato nell’atto che la
dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, o ridotto per
sopravvenute esigenze. In ogni caso, la sospensione non può durare oltre il
termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
Anticorruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni
L'articolo 6 reca una delega al Governo in materia di prevenzione
della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, avente come oggetto
integrazioni e correzioni di un decreto legislativo emanato in attuazione della
legge n. 190 del 2012 (la cosiddetta legge
Severino o legge anticorruzione) relativo alla trasparenza degli
atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
Saranno ridefiniti e precisati l'ambito di applicazione degli
obblighi e delle misure in materia di trasparenza e saranno semplificati gli
oneri. Inoltre, saranno soggette alle misure volte a garantire la trasparenza
le informazioni relative: alle fasi del processo per le gare d’appalto che
vanno, quindi, dall’impegno di spesa alla conclusione dei lavori o delle forniture;
al tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del
Servizio sanitario nazionale; al tempo medio di pagamento relativo agli
acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, all’ammontare
complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici, aggiornati
periodicamente; alle determinazioni e alle deliberazioni dell’organismo di
valutazione.
Piani anticorruzione
Saranno precisati i contenuti e il procedimento di adozione del
Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e
della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione.
Accesso da parte dei parlamentari ai documenti amministrativi
Saranno definiti i diritti dei parlamentari di accesso ai documenti
amministrativi e alla verifica dell’applicazione delle norme sulla trasparenza,
nonché i limiti derivanti dal segreto e dal divieto di divulgazione e dei casi
di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati.
Freedom of
information act (FOIA)
Gli archivi della pubblica amministrazione saranno accessibili al
pubblico ed è sancito il diritto per ogni cittadino ad accedere, anche via web,
ai documenti della PA, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione
previsti dall’ordinamento. S'introdurranno, dunque, specifiche disposizioni
volte a consentire a tutti i cittadini l'accesso gratuito (e non vincolato ad
interessi) ai dati delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate,
saranno previste forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano
alle prescrizioni della normativa, si tutelerà giuridicamente il diritto all'accesso,
prevedendo la possibilità di ricorsi all'Autorità nazionale anticorruzione.
White list: procedure più semplici per
l’iscrizione
Saranno semplificate le procedure per l’iscrizione alle c.d. White
list, gli elenchi dei soggetti non a rischio di mafia ai fini della
partecipazione agli appalti pubblici, che verranno monitorate semestralmente ai
fini del loro aggiornamento.
Intercettazioni
Prevista una delega al Governo, da esercitarsi entro 8 mesi,
finalizzata alla riduzione del 50% dei costi delle intercettazioni mediante una
revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie stabilite con
decreto del ministero della Giustizia. Inoltre, dovrà essere adottato un
tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni sulla
base del costo medio per tipologia di prestazione nel biennio precedente.
RIORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE STATALE
L'articolo 7 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro 12
mesi, per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche
alla disciplina della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle
agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali.
In particolare, con riferimento alla riorganizzazione
dell'amministrazione statale, sia centrale sia periferica, di prevedono i
seguenti interventi.
Stop ai duplicati e unico Ufficio territoriale dello Stato
Riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività
strumentali e la soppressione o il riordino degli uffici e organismi
disfunzionali; unità della presenza dello Stato sul territorio e trasformazione
della prefettura in Ufficio territoriale dello Stato in cui confluiscono tutti
gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato in modo da
rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello
Stato e cittadini; attribuzione alla
Presidenza del Consiglio delle funzioni in materia di coordinamento
delle politiche pubbliche; gestione associata dei servizi strumentali.
Taglia enti
Previsto un taglio degli enti pubblici cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria che presentino sovrapposizioni di funzioni o duplicazioni.
Potenziamento Forze di polizia
I corpi di polizia passeranno da cinque a quattro con riordino
delle funzioni nel campo della sicurezza agroalimentare e del Corpo
forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento dello stesso in un’altra
forza di polizia. È intervento per il Paese e non di settore che alla tutela
ambientale e del territorio darà più controlli e più risorse, eliminando le
duplicazioni, alcune catene di comando e rafforzando le specializzazioni,
compresa quella ambientale.
Le competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta
attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei, e le connesse
risorse, passano al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Inoltre, il personale
tecnico della Forestale svolgerà altresì funzioni di ispettore fitosanitario.
Non si tratta quindi di seguire la logica dello smantellamento bensì quella del
potenziamento e della semplificazione, per dotare il nostro Paese di una
moderna forza specializzata unitaria a presidio della tutela dell'ambiente e
del nostro straordinario patrimonio agroalimentare.
Più in generale, è previsto un riordino di tutte le Forze di
polizia per migliorarne la cooperazione sul territorio: gestione associata dei
servizi strumentali e razionalizzazione di sedi e strutture; eliminazione delle
duplicazioni nelle funzioni e una riorganizzazione complessiva degli
ordinamenti del personale: per le progressioni di carriera conteranno il merito
e la professionalità, saranno quindi riviste le norme sull'assunzione, gli
scatti di carriera e lo stato giuridico del personale delle Forze di polizia.
Viene prevista l'eventuale unificazione dei ruoli, gradi e qualifiche dei
corpi. Saranno riordinati anche i corpi di polizia provinciale, in
coerenza con la riforma delle province (“Legge Delrio”, legge n. 56 del 2014).
Vigili del fuoco
Prevista l’ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, mediante la riforma dell’ordinamento e della
disciplina del personale del Corpo con soppressione, modifica ed eventuale
istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.
Rideterminazione delle relative dotazioni organiche ed utilizzo di
una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente derivanti
dall’attuazione della delega, non superiore al 50%.
Numero unico per le emergenze: 112
In attuazione di quanto previsto dalla normativa europea, viene
prevista l’istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio
nazionale con centrali operative da realizzare a livello regionale, con uno
stanziamento di 58 milioni di euro.
Forze operanti in mare: integrazione tra Corpo delle capitanerie
di Porto e Marina militare
Per quanto riguarda le forze operanti in mare, prevista
l’eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali,
nonché l’ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme
obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di
porto e Marina militare, nella prospettiva di una eventuale maggiore
integrazione.
Presidenza del Consiglio
Si prevede il rafforzamento del ruolo della Presidenza del
Consiglio nel coordinamento delle politiche pubbliche, nelle nomine
dei manager pubblici, nella vigilanza delle agenzie governative nazionali, e
nella disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.
Soppressione di uffici ministeriali o di Authority in caso di
sovrapposizione di funzioni
Prevista la possibilità di soppressione degli uffici ministeriali
o delle autorità indipendenti in caso di sovrapposizione di funzioni. Sempre
per quanto riguarda le autorità indipendenti è previsto un livellamento degli
stipendi dei dipendenti per il quale dovranno essere adottati criteri omogenei
tra Authority. Quanto al loro finanziamento, prevista anche la partecipazione
delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate
o vigilate.
PRA
Trasferimento delle funzioni del PRA al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con rilascio di un documento unico di
circolazione e proprietà dei veicoli.
Prefetture-Ufficio territoriale dello Stato
Le prefetture saranno ridotte in base a criteri che faranno
riferimento alla popolazione, alla criminalità, agli insediamenti produttivi e
anche al fenomeno delle immigrazioni sui territori che si affacciano al mare.
Le prefetture rimanenti saranno trasformate in Ufficio territoriale dello Stato
in cui confluiranno tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili
statali, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello
Stato e cittadini.
Ordinamento sportivo
Si prevede la semplificazione e il coordinamento delle norme
riguardanti l'ordinamento sportivo, nonché la trasformazione del Comitato
italiano paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico.
Razionalizzazione delle Autorità portuali
Saranno razionalizzate le autorità portuali con particolare
riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance
e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e
amministrative in materia di porti.
ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
L’articolo 7-bis modifica la disciplina del Consiglio
dell’ordine al merito della Repubblica italiana riducendone il numero dei
componenti, introducendo un limite alla durata dell’incarico con divieto di
riconferma e soppressione della Giunta.
RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
L’articolo 8 conferisce una delega al Governo per la
riorganizzazione delle camere di commercio. Sarà rideterminato il diritto
annuale a carico delle imprese, ridotto il numero delle circoscrizioni
territoriali in cui le camere di commercio svolgono le loro funzioni (da 105 a
60) mediante accorpamento di due o più camere di commercio che avverrà in base a
una soglia minima di imprese iscritte nei Registri (almeno 75mila) con la
garanzia, comunque, della presenza in ogni regione. Sarà ridefinita la mission
e rafforzata la funzione di sostegno alle imprese mediante la tenuta e
valorizzazione del registro delle imprese. Saranno ridotti il numero dei
componenti dei consigli e delle giunte, e, infine introduzione di una disciplina
transitoria che ne assicuri la sostenibilità finanziaria e che tenga conto
degli accorpamenti già deliberati.
RIFORMA E VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA PUBBLICA
L’articolo 9 conferisce una delega al Governo per il riordino
della dirigenza pubblica e per la valutazione dei rendimenti. L’amministrazione
pubblica è ricca di professionalità che non meritano di essere travolte dalla
rappresentazione decadente che si dà della pubblica amministrazione, perché le
persone devono essere il motore del cambiamento. Per questo occorre valorizzare
al meglio le competenze che abbiamo secondo un principio: le persone giuste, al
posto giusto, per un tempo giusto. Lavorare nel pubblico deve tornare ad essere
un prestigio e una ambizione per i giovani. Una dirigenza di ruolo e selezionata
per concorso: questo il modello profilato dalla riforma. Scelta che deve essere
resa compatibile con un modello di funzionamento diverso da quello che si è sin
qui realizzato e che ha prodotto una sostanziale inamovibilità della dirigenza.
L'obiettivo cui tende la riforma è creare un mercato del lavoro della dirigenza
di ruolo, migliorando il sistema di valutazione che deve diventare il perno sul
quale costruire i meccanismi selettivi. Dobbiamo avere un corpo unico della
dirigenza della Repubblica, un mercato del lavoro competitivo con assegnazione
degli incarichi sulla base di interpelli che tengano conto delle
valutazioni ottenute dai dirigenti negli incarichi precedenti, senza più alcun
automatismo di carriera. E questo non significa creare un sistema basato sullo spoils
system o sulle clientele, ma significa assumersi una responsabilità e
un'etica professionale tipica della dirigenza che non risponde e che non deve
rispondere ai desiderata della politica se illegali, se illegittimi, se inopportuni
sul piano delle norme.
Questa è una responsabilità della professione, è una
responsabilità degli individui.
Per queste finalità è prevista, in primo luogo, l'istituzione
del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e
coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e
procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del
merito, dell'aggiornamento, della formazione continua.
Vengono quindi creati tre ruoli unici in cui sono
ricompresi, rispettivamente:
1) i dirigenti dello Stato (amministrazioni statali, enti
pubblici non economici nazionali, università statali, enti pubblici di ricerca,
agenzie governative) ad esclusione dei
dirigenti scolastici magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze
di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, personale
della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari,
nonché di talune autorità indipendenti;
2) i dirigenti regionali (inclusa la dirigenza delle camere
di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio
sanitario nazionale (SSN) - esclusa
la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN – i dirigenti
degli enti pubblici non economici regionali e delle agenzie regionali);
3) i dirigenti degli enti locali (in cui confluiscono
altresì le attuali figure dei segretari comunali e provinciali e fermo restando
la possibilità di mantenere la figura del direttore generale negli enti locali
di maggiore dimensione - comuni superiori ai 100mila abitanti e città
metropolitane -, a cui compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell'ente nonché sovrintendere alla gestione
dell'ente). Nel nuovo quadro di riferimento, è previsto altresì l'obbligo per
gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in
sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell'indirizzo
politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità
dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tra le competenze che rimarranno in vita, dopo il superamento della figura del
segretario comunale, c'è quella di rogito. Quest'ultima sarà infatti
affidata ai dirigenti apicali, aventi i relativi requisiti e appartenenti al
ruolo unico, che saranno ufficiali roganti e potranno, pertanto,
redigere documenti in forma pubblica amministrativa, aventi efficacia di atto
pubblico come quelli rogati da un notaio. Per i primi tre anni le funzioni di
attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa,
direzione degli uffici e controllo della legalità dell’azione amministrativa sono
affidate a soggetti già iscritti nell'albo segretariale, confluiti nel ruolo
dirigenziale locale. Con questo intervento si intende superare la figura del
segretario comunale ma non le funzioni del segretario che sono funzioni di
legalità. Oggi sono gli amministratori che scelgono i segretari comunali, con
la riforma avremo dei dirigenti autonomi e indipendenti dalla politica che
svolgeranno funzioni di legalità.
Valutazione e accesso alla carriera
Saranno contenuti in una banca dati – tenuta dal Dipartimento
della funzione pubblica, cui è affidata altresì la gestione tecnica dei ruoli –
i dati professionali e gli esiti delle valutazioni relativi a ciascun dirigente
appartenente ai tre ruoli unici.
Contestualmente alla realizzazione dei suddetti tre ruoli unici, è
prevista l'istituzione di tre commissioni: la Commissione per la
dirigenza statale, con funzioni, tra le altre, di verifica del rispetto dei
criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di
valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi; la Commissione per
la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale competenti, in
particolare, sulla gestione dei ruoli dei dirigenti, rispettivamente, regionali
e degli enti locali.
Ai decreti delegati spetta quindi la definizione – per l'accesso
alle predette dirigenze – degli istituti del corso-concorso e del concorso,
secondo principi di delega, che avranno cadenza annuale per ciascuno dei tre
ruoli, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale,
l'esclusione di graduatorie di idonei e la possibilità di reclutare anche
dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti.
Per quanto riguarda il corso-concorso è prevista l'immissione
in servizio dei vincitori come funzionari – con obblighi di formazione – per i
primi 3 anni (o meno in relazione all'esperienza lavorativa) e la successiva
immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni sulla
base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato
attribuito l'incarico iniziale. Per quanto attiene al concorso l'assunzione
a tempo indeterminato avviene solo dopo il superamento di un esame di conferma,
da sostenere dopo i primi 3 anni di servizio (o meno in relazione
all'esperienza lavorativa), svolto da parte di un organismo indipendente. Nel
caso di mancato superamento dell'esame ne consegue la risoluzione del rapporto
di lavoro o la collocazione nella qualifica di funzionario.
Per quanto riguarda l’assegnazione di incarichi dirigenziali a
personale esterno alla PA, è stato posto un limite unico del 10% e avverrà
mediante procedure selettive e comparative.
Per quanto attiene al sistema di formazione, è prevista la riforma
della Scuola nazionale dell'amministrazione, con il coinvolgimento di
istituzioni nazionali ed internazionali, al fine di assicurare l'omogeneità
della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli;
riguardo alla formazione permanente dei dirigenti è stabilita la definizione di
obblighi formativi annuali ed il coinvolgimento dei dirigenti anche nella
formazione di futuri dirigenti.
Previsti inoltre la semplificazione e l'ampliamento della mobilità
della dirigenza tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore
privato e la definizione di una disciplina sul conferimento degli incarichi
dirigenziali.
Infatti, per l’assegnazione degli incarichi si svolgerà una
procedura comparativa con avviso pubblico ed in base al principio
dell'equilibrio di genere. Per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e
per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale le Commissioni
svolgeranno una preselezione, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale
o locale di una rosa di candidati in possesso dei requisiti richiesti. Per gli altri
incarichi, prevista una «valutazione di congruità successiva» da parte della
stessa
Commissione.
Stop agli incarichi “a vita”
Gli incarichi dirigenziali avranno durata quadriennale, e
saranno rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico e
con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza la procedura selettiva per
una sola volta, solo se motivata e a condizione che il dirigente sia stato
valutato positivamente. Saranno quindi superati gli automatismi di carriera che
avanzerà solo in funzione degli esiti positivi della valutazione.
Revoca dell’incarico
Saranno definiti presupposti oggettivi per la revoca degli
incarichi ed una disciplina dei dirigenti privi di incarichi. In
particolare, è prevista la decadenza dal ruolo unico in caso di collocamento in
disponibilità a seguito di valutazione negativa. In tal caso, il dirigente
potrà fare domanda di collocazione in qualità di funzionario.
Responsabilità dei dirigenti
Viene rafforzato il principio di separazione tra indirizzo politico
amministrativo e gestione, con conseguente responsabilità
amministrativo-contabile dei dirigenti per l'attività gestionale, mediante
esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-
contabile per la gestione.
Retribuzione dei dirigenti
Prevista l'omogeneizzazione del trattamento economico,
fondamentale ed accessorio, nell’ambito di ciascun ruolo unico e la
determinazione di limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, in
relazione al tipo di incarico.
Dirigenza sanitaria
Prevista anche una nuova disciplina degli incarichi di
direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e di direttore dei
servizi socio-sanitari, se previsti dalla legislazione regionale.
La selezione sarà unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori
generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di
comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione
nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle
regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito
presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le
regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento
dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati
costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano
l'interesse all'incarico da ricoprire. La verifica e la valutazione del lavoro
dei direttori generali terrà conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari
e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei
livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di
manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e
imparzialità è prevista la decadenza dall'incarico e la possibilità di
reinserimento soltanto dopo una nuova selezione. I direttori amministrativi, i direttori
sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, i direttori dei
servizi socio-sanitari saranno selezionati per titoli e colloquio, previo
avviso pubblico, tra coloro in possesso di specifici titoli professionali, scientifici
e di carriera, da parte di commissioni regionali composte da esperti di
qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi
regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali
devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine. In caso di manifesta
violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e
imparzialità è prevista la decadenza dall'incarico. Tali norme saranno
applicate anche alle Aziende ospedaliero-universitarie.
Avvocatura dello Stato
L’articolo 9-bis riguarda l’Avvocatura dello Stato. Gli incarichi
direttivi non potranno essere conferiti ad avvocati dello Stato prossimi
alla pensione (70 anni), cioè che andranno in pensione entro 4 anni dalla
data di avvio della procedura selettiva. Inoltre, gli incarichi avranno
"natura temporanea" per massimo 4 anni rinnovabili per una sola volta.
Attualmente, infatti, non sono previsti termini massimi di durata degli
incarichi.
La stretta sugli incarichi direttivi agli avvocati dello Stato si
applica anche a quelli già assegnati prima dell'approvazione della delega PA
Gli incarichi conferiti da oltre 4 anni cesseranno decorsi 6 mesi dall'entrata
in vigore della legge.
Inoltre, il Consiglio degli avvocati e Procuratori dello Stato
nell'esprimere il parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato
generale, di avvocato distrettuale, di segretario generale e avvocato generale
aggiunto dello Stato applicano il criterio della rotazione. Dunque gli
incarichi dovranno essere assegnati a rotazione e si dovrà tener conto delle
attitudini organizzative e relazionali del candidato, della professionalità acquisita
e desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal Consiglio degli
avvocati.
Nel momento in cui l'avvocato conclude l'incarico sarà assegnato alle
funzioni non direttive del medesimo ufficio.
ENTI PUBBLICI DI RICERCA
L'articolo 10 detta princìpi di delega finalizzati a favorire e
semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca data la peculiarità
dei loro scopi istituzionali, con invarianza di risorse umane, finanziarie e
strumentali, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui godono questi
enti.
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
L'articolo 11 detta norme volte a favorire e promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. La
disposizione, in particolare, prevede una serie di misure organizzative
(rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro;
telelavoro; forme di co-working e smart-working) di cui possano
avvalersi, entro tre anni, almeno il 10% dei dipendenti pubblici che ne
facciano richiesta. La definizione degli indirizzi per l'attuazione delle
misure organizzative è demandata ad una direttiva del Presidente del Consiglio.
In tema di mobilità è prevista la possibilità per la dipendente vittima di
violenza di genere, inserita in specifici percorsi di protezione, di essere
trasferita ad altra amministrazione in comune diverso da quello di residenza.
Sarà motivato e in ogni caso limitato a casi o esigenze
eccezionali il dissenso al trasferimento del genitore con figlio fino a 3
anni dipendente di una pubblica amministrazione presso altra sede ove
l’altro genitore lavora.
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE MILITARE
L’articolo 11-bis estende anche al personale militare la
disciplina in base alla quale il procedimento disciplinare avente ad oggetto
fatti in relazione ai quali sta procedendo l'autorità giudiziaria deve essere
avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, salvo
che sussistano particolari difficoltà nell'istruttoria per l'accertamento dei
fatti.
I TESTI UNICI DELLA PA
Gli articoli 12, 13, 14 e 15 contengono i principi e criteri per
l'adozione di tre testi unici nei seguenti settori: lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione
amministrativa; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
servizi pubblici locali di interesse economico generale.
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