Articolo per articolo, modifica per modifica. Ogni giorno spieghiamo nel dettaglio il contenuto e il significato dei singoli articoli della Costituzione come rinnovati dalla riforma.
L’articolo 57 della nuova Costituzione disciplina la composizione del Senato e ne innova profondamente anche le funzioni. Il disposto dell’art 57 stabilisce che ‘Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.’
Il nuovo Senato della Repubblica sarà quindi composto da 74 Consiglieri regionali, 21 Sindaci e 5 senatori indicati dal Capo dello Stato. Viene abrogato ogni riferimento rispetto alla precedente composizione del Senato, che attualmente conta 315 componenti.
I commi II, III e IV ripartiscono il numero dei senatori per ogni Regione, tenuto conto proporzionalmente della loro popolazione. Stabilisce l’articolo 57, al comma V, che ‘La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti’. Si viene dunque a creare quel forte legame tra il nuovo Senato e le istituzioni che questo, costituzionalmente, si propone di rappresentare.
Se precedentemente, seguendo in parte le indicazioni emerse in Assemblea Costituente, era stabilito che il Senato veniva ‘eletto a base regionale’, con questa riforma si porta a compimento un processo iniziato proprio nel 1948: collegare definitivamente il Senato ai territori, e permettere al primo di rappresentare questi ultimi venendo dagli stessi legittimato.
Merita attenzione un inciso dell’articolo 57: l’elezione dei senatori.
Il testo specifica che i senatori dovranno essere eletti ‘In conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi’. Per semplificare potremmo dire così: al momento del rinnovo dei Consigli regionali, con il loro voto, i cittadini avranno non solo la responsabilità di eleggere i propri rappresentati locali, ma anche di indicare chi tra questi debba rappresentare il proprio territorio a livello nazionale. Senza alcun compenso aggiuntivo, beninteso.
In ultimo bisogna ricordare come il collegamento intenso che intercorrerà tra le due cariche di consigliere regionale, o sindaco, e senatore della Repubblica farà si che la decadenza dalla prima comporti, automaticamente, anche la decadenza dalla seconda.
Un Senato come raccordo tra Stato e Regioni. Un Senato meno numeroso, dotato di forti strumenti politici per rappresentare le istanze quotidiane dei cittadini. Un Senato in piena conformità con l’ispirazione originaria della Costituzione repubblicana.
Nessun commento:
Posta un commento