Disciplina
regionale degli appostamenti fissi di caccia
Art. 7, comma
5, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 221
Art. 52, commi
da 13-ter a 13 sexies, della LR 15 febbraio 1994, n. 8
A)
URBANISTICA
L’installazione
degli appostamenti fissi per la caccia, autorizzati ai fini venatori secondo la
normativa vigente, è compatibile con la destinazione di zona agricola e del
territorio rurale, anche se tali manufatti non sono previsti e disciplinati
negli strumenti urbanistici comunali (art. 52, comma 13-bis, lr 8/1994). In
assenza di ogni previsione comunale è dunque esclusa la necessità della
variante urbanistica.
B) EDILIZIA
Appostamenti
fissi di caccia qualificabili leggeri (1)
La
realizzazione degli appostamenti di caccia cosiddetti leggeri è subordinata
all’acquisizione dell’autorizzazione venatoria che costituisce il titolo
edilizio per la loro installazione. Pertanto, ai fini edilizi, non sono
richieste ulteriori comunicazioni, segnalazioni o istanze per abilitarne la
loro costruzione.
Appostamenti
fissi di caccia NON qualificabili leggeri
La
realizzazione degli appostamenti che non presentano le caratteristiche
descritte dalla lettera a) dell’art. 52 è subordinata (all’acquisizione
dell’autorizzazione venatoria) alla presentazione di una SCIA edilizia (art.
52, comma 13 quinquies)
C) VINCOLO
PAESAGGISTICO
E’ necessaria
l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per qualunque tipo di
appostamento qualora sia ubicato in zona tutelata.
D) SISMICA
Con riguardo
agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia sismica, sono stati
definiti gli appostamenti le cui caratteristiche strutturali non hanno
rilevanza per la pubblica incolumità e perciò la loro installazione è esentata
dal preventivo deposito del progetto strutturale e dalla richiesta di
autorizzazione sismica.
In particolare
sono qualificati come interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità
(IPRIPI) sia Gli appostamenti fissi che le altane che presentano le
caratteristiche individuate rispettivamente dai punti A.3.1 e A.4.4
dell’allegato alla DGR 2272/2016.
Documentazione
tecnica per le altane ricomprese negli interventi privi di rilevanza per la
pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI) (p.to A.4.4, Allegato 1 della DGR
2272/2016)
1
Riferimenti normativi
Legge n. 64
del 2/2/1974; legge n. 1086 del 5/11/1971
DM 14/1/2018
(NTC08)
L.R. 19 del
31/10/2008
DGR 2272 del
21/12/2016
Parere
Comitato tecnico scientifico regionale in materia sismica n. 128 del 28/7/2016
“Realizzazione di altane per appostamenti fissi per attività venatoria”,
espresso sugli schemi costruttivi prodotti dalle associazioni venatorie.
2 Le altane
descritte al punto A.4.4 dell’Allegato 1 alla DGR 2272/2016
A.4.4 Altane
per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari
metallici (tipo ponteggio o similari), pianerottoli in pedane metalliche o ad
assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi
infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di
calpestio sommitale ≤ 4 m2
e con altezza totale:
- ≤ 3 m (L0)
- ≤ 6 m (L1)
- ≤ 15 m (L2)
Nota.
I codici L0, L1 e L2 definiscono la documentazione tecnica necessaria in
funzione dell’altezza del manufatto.
3
documentazione tecnica richiesta
CASO a) per
altezza fino a 3 m (L0):
non è necessaria alcuna documentazione tecnica.
CASO b) per
altezza compresa tra 3 e 6 m (L1):
·
la
descrizione dell’altana e l’asseverazione che l’intervento è privo di rilevanza
per la pubblica
·
incolumità
ai fini sismici poiché le sue caratteristiche corrispondono a quelle
specificate nella voce A.4.4 dell’Allegato 1 della DGR 2272/2016, con altezza
compresa tra 3 e 6 m (L1);
·
l’elaborato
grafico con l’ubicazione, lo schema costruttivo, i materiali, le dimensioni del
manufatto.
Questa
documentazione, a firma del tecnico, per le altane che presentano le
caratteristiche della voce A.4.4 dell’Allegato 1 della DGR 2272/2016, con
altezza compresa tra 3 e 6 m (L1), (non richiedendo alcun titolo abilitativo
edilizio) deve essere conservata dal Committente per essere esibita in caso di
controlli.
CASO c) per
altezza compresa tra 6 e 15 m (L2):
·
la
relazione tecnica descrittiva dell’altana (ubicazione, tipologia e schema
costruttivi, dimensioni, materiali); la asseverazione che le caratteristiche
costruttive, i materiali, le dimensioni corrispondono alla voce A.4.4
dell’elenco A, della DGR 2272/2016;
·
le
verifiche di sicurezza strutturale e di stabilità dell’altana in conformità
alle Norme Tecniche per le Costruzioni in tema di sicurezza;
·
piante,
prospetti, sezioni quotate; particolari esecutivi principali.
·
Il
deposito della documentazione tecnica, della relazione a strutture ultimate e
del certificato di collaudo statico, con le modalità previste agli art. 4, 6 e
7 della legge n. 1086/1971, se l’altana è realizzata in strutture metalliche.
Anche in questo caso, la documentazione, a firma del
tecnico, per le altane che presentano le caratteristiche della voce A.4.4
dell’Allegato 1 della DGR 2272/2016, con altezza compresa tra 6 e 15 m (L2)
(non richiedendo alcun titolo abilitativo edilizio) deve essere conservata dal
Committente per essere esibita in caso di controlli.
(1)
Si
veda la descrizione alla lettera a) del comma 13-ter dell’art. 52 della lr
8/1994. Sono appostamenti che non comportano alterazione permanente dello stato
dei luoghi, hanno natura precaria, sono realizzati in legno o con altri
materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche
tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, sono privi di opere di
fondazione e sono facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza.
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