sabato 4 febbraio 2017

Norme più chiare per interventi che non necessitano di autorizzazione sismica. Tra questi le altane per la caccia

Parere positivo della commissione Territorio, ambiente e mobilità, presieduta da Manuela Rontini, con il sì di PD, SEL e LN, contrario il M5S, alla deliberazione della Giunta relativa all’individuazione degli interventi edilizi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico. La riscrittura dell’atto, ha evidenziato la Giunta, “nasce dall’esigenza di eliminare gli elementi di incertezza relativamente agli interventi che non necessitano di autorizzazione sismica”. “Condivido - è intervenuto Massimo Iotti (PD)- il richiamo al carattere tassativo, per arrivare a un testo chiaro, facilmente decifrabile da parte dei Comuni”. Silvia Piccinini (M5S) ha chiesto spiegazioni relativamente all’inserimento nel testo, rispetto a quello precedente, delle altane utilizzate in ambito venatorio, e sull’esclusione, invece, delle strutture di stoccaggio. I tecnici della Giunta hanno riferito sulla questione altane che “la richiesta era pervenuta dalle associazioni venatorie”. Sulle strutture di stoccaggio hanno evidenziato che “si è preferito rimuoverle in attesa di un approfondimento sulle procedure e sulla sicurezza strutturale e nei luoghi di lavoro”. La presidente Manuela Rontini ha ripercorso l’iter che ha portato alla regolamentazione delle altane: “Un impegno concreto per regolarizzare, a livello normativo, l’edificazione di questo tipo di manufatti, semplificando il più possibile le procedure: un percorso portato avanti con le associazioni venatorie”. La consigliera ha, inoltre, chiesto alla Giunta di predisporre un breviario sulle nuove regole.



Disciplina regionale degli appostamenti fissi di caccia

Art. 7, comma 5, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 221
Art. 52, commi da 13-ter a 13 sexies, della LR 15 febbraio 1994, n. 8

A) URBANISTICA
L’installazione degli appostamenti fissi per la caccia, autorizzati ai fini venatori secondo la normativa vigente, è compatibile con la destinazione di zona agricola e del territorio rurale, anche se tali manufatti non sono previsti e disciplinati negli strumenti urbanistici comunali (art. 52, comma 13-bis, lr 8/1994). In assenza di ogni previsione comunale è dunque esclusa la necessità della variante urbanistica.

B) EDILIZIA
Appostamenti fissi di caccia qualificabili leggeri (1)
La realizzazione degli appostamenti di caccia cosiddetti leggeri è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione venatoria che costituisce il titolo edilizio per la loro installazione. Pertanto, ai fini edilizi, non sono richieste ulteriori comunicazioni, segnalazioni o istanze per abilitarne la loro costruzione.
Appostamenti fissi di caccia NON qualificabili leggeri
La realizzazione degli appostamenti che non presentano le caratteristiche descritte dalla lettera a) dell’art. 52 è subordinata (all’acquisizione dell’autorizzazione venatoria) alla presentazione di una SCIA edilizia (art. 52, comma 13 quinquies)

C) VINCOLO PAESAGGISTICO
E’ necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per qualunque tipo di appostamento qualora sia ubicato in zona tutelata.

D) SISMICA
Con riguardo agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia sismica, sono stati definiti gli appostamenti le cui caratteristiche strutturali non hanno rilevanza per la pubblica incolumità e perciò la loro installazione è esentata dal preventivo deposito del progetto strutturale e dalla richiesta di autorizzazione sismica.
In particolare sono qualificati come interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità (IPRIPI) sia Gli appostamenti fissi che le altane che presentano le caratteristiche individuate rispettivamente dai punti A.3.1 e A.4.4 dell’allegato alla DGR 2272/2016.
Documentazione tecnica per le altane ricomprese negli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI) (p.to A.4.4, Allegato 1 della DGR 2272/2016)
1 Riferimenti normativi
Legge n. 64 del 2/2/1974; legge n. 1086 del 5/11/1971
DM 14/1/2018 (NTC08)
L.R. 19 del 31/10/2008
DGR 2272 del 21/12/2016
Parere Comitato tecnico scientifico regionale in materia sismica n. 128 del 28/7/2016 “Realizzazione di altane per appostamenti fissi per attività venatoria”, espresso sugli schemi costruttivi prodotti dalle associazioni venatorie.

2 Le altane descritte al punto A.4.4 dell’Allegato 1 alla DGR 2272/2016

A.4.4 Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici (tipo ponteggio o similari), pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale ≤ 4 m2 e con altezza totale:
- ≤ 3 m (L0)
- ≤ 6 m (L1)
- ≤ 15 m (L2)
Nota. I codici L0, L1 e L2 definiscono la documentazione tecnica necessaria in funzione dell’altezza del manufatto.

3 documentazione tecnica richiesta

CASO a) per altezza fino a 3 m (L0): non è necessaria alcuna documentazione tecnica.
CASO b) per altezza compresa tra 3 e 6 m (L1):
·         la descrizione dell’altana e l’asseverazione che l’intervento è privo di rilevanza per la pubblica
·         incolumità ai fini sismici poiché le sue caratteristiche corrispondono a quelle specificate nella voce A.4.4 dell’Allegato 1 della DGR 2272/2016, con altezza compresa tra 3 e 6 m (L1);
·         l’elaborato grafico con l’ubicazione, lo schema costruttivo, i materiali, le dimensioni del manufatto.

Questa documentazione, a firma del tecnico, per le altane che presentano le caratteristiche della voce A.4.4 dell’Allegato 1 della DGR 2272/2016, con altezza compresa tra 3 e 6 m (L1), (non richiedendo alcun titolo abilitativo edilizio) deve essere conservata dal Committente per essere esibita in caso di controlli.
CASO c) per altezza compresa tra 6 e 15 m (L2):
·         la relazione tecnica descrittiva dell’altana (ubicazione, tipologia e schema costruttivi, dimensioni, materiali); la asseverazione che le caratteristiche costruttive, i materiali, le dimensioni corrispondono alla voce A.4.4 dell’elenco A, della DGR 2272/2016;
·         le verifiche di sicurezza strutturale e di stabilità dell’altana in conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni in tema di sicurezza;
·         piante, prospetti, sezioni quotate; particolari esecutivi principali.
·         Il deposito della documentazione tecnica, della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico, con le modalità previste agli art. 4, 6 e 7 della legge n. 1086/1971, se l’altana è realizzata in strutture metalliche.

Anche in questo caso, la documentazione, a firma del tecnico, per le altane che presentano le caratteristiche della voce A.4.4 dell’Allegato 1 della DGR 2272/2016, con altezza compresa tra 6 e 15 m (L2) (non richiedendo alcun titolo abilitativo edilizio) deve essere conservata dal Committente per essere esibita in caso di controlli.

(1) Si veda la descrizione alla lettera a) del comma 13-ter dell’art. 52 della lr 8/1994. Sono appostamenti che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, hanno natura precaria, sono realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, sono privi di opere di fondazione e sono facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza.

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