giovedì 15 giugno 2017

Ius soli. Cosa prevederebbe la nuova legge di cittadinanza

Nel 2015 la Camera ha approvato un disegno di legge che introduce due nuove modalità di acquisto della cittadinanza ma la legge non è ancora stata approvata definitivamente ed è ferma al Senato

La riforma della legge sulla cittadinanza italiana è stata approvata dalla Camera dei Deputati alla fine del 2015, ma è da allora ferma al Senato in attesa di essere discussa.

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Salvo particolarità di alcuni ordinamenti, la cittadinanza di uno stato si determina usualmente con due diverse modalità: per nascita all’interno dei suoi confini (il cosiddetto ius soli) o ereditando la cittadinanza dei propri genitori, indipendentemente dallo stato di nascita (lo ius sanguinis). In Italia, la legge sulla cittadinanza del 1992 prevede la modalità dello ius sanguinis: un bambino nato da genitori italiani è italiano. Il disegno di legge approvato dal parlamento nel 2015 dovrebbe invece introdurre due modalità innovative: lo ius soli temperato e una nuova tipologia chiamata da più parti ius culturae.
In base alla modalità dello ius soli temperato, i minori nati in Italia da genitori stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana a condizione che almeno uno dei genitori sia titolare di diritto di soggiorno illimitato oppure – se non è cittadino europeo – di permesso di soggiorno dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo.
La seconda modalità, quella dello ius culturae, riguarda i minori stranieri arrivati in Italia entro il dodicesimo anno di età, che potranno diventare italiani dimostrando di aver frequentato regolarmente dei percorsi di formazione, come cinque anni di frequenza di un normale ciclo scolastico (che nel caso si tratti delle scuole elementari deve essersi concluso positivamente) sia aver terminato un corso professionale di tre o quattro anni.

Rientrando in uno di questi due casi, ius soli temperato o ius culturae, il minore acquista la cittadinanza se una domanda è presentata da uno dei due genitori all’ufficio di stato civile del Comune di residenza entro il compimento della maggiore età del figlio; altrimenti potrà essere presentata dal diretto interessato diventato maggiorenne, che avrà due anni di tempo per farlo. Anche questa è una novità: prima il richiedente maggiorenne aveva tempo solo fino al compimento dei diciannove anni per presentare la richiesta.
Restano fuori dai casi considerati quelli di chi abbia più vent’anni e di chi sia arrivato in Italia dopo i dodici anni.
Per i primi che rientrano anche nei requisiti previsti dallo ius culturae, sarà possibile acquistare la cittadinanza dimostrando di essere residenti sul territorio italiano in modo legale e continuato negli ultimi cinque anni. Chi rientra in queste caratteristiche avrebbe un anno di tempo dall’entrata in vigore della nuova legge per presentare domanda al comune di residenza. Dovrà però aspettare il nulla osta del Ministero dell’Interno che provvede alla verifica dell’inesistenza di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per motivi di sicurezza. Il nulla osta del Ministero deve arrivare entro sei mesi dalla richiesta.
C’è poi la casistica dei figli di stranieri, nati fuori dall’Italia e arrivati in Italia dopo aver compiuto 12 anni. Loro possono acquistare la cittadinanza dimostrando di essere residenti in Italia da almeno sei anni e di rientrare nei casi previsti dallo ius culturae. La domanda può essere presentata in qualunque momento, ma deve essere rivolta al prefetto, e il Ministero dell’Interno ha alcuni spazi di discrezionalità per decidere se concedere o meno la cittadinanza. Questi spazi sono regolati dalla legge 91 del 1992 (quella attualmente in vigore) e riguardano i tempi entro i quali ottenere una risposta (oggi fino a tre anni) e le ulteriori condizioni richieste, come dimostrare di essere incensurati, di non essere un pericolo per la sicurezza nazionale e, nel caso dei maggiorenni, di aver regolarmente pagato le tasse e disporre di un reddito stabilito.
Infine, il disegno di legge si occupa anche delle persone con disabilità psichiche che siano accompagnate da un tutore o da un amministratore di sostegno. In questo caso, tutte le procedure per l’acquisizione della cittadinanza potranno essere svolte da una di queste due figure senza che sia necessario il giuramento del diretto interessato. Questo punto inserito nella legge è rilevante perché metterebbe fine a un lungo periodo di discriminazione nei confronti di questi soggetti.

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