Il Sindaco di Casola Valsenio, Nicola Iseppi, ha emesso un'ORDINANZA che stabilisce il "DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO", che sarà in vigore per l'intero periodo della Festa di Primavera, dalle ore 18.00 del 23 aprile alle ore 2.00 DEL 29 APRILE 2018". Lo scopo - come si legge nel testo dell'ordinanza - è tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.
Questi i principali contenuti dell'ordinanza:
1. E’ vietata su tutto il territorio comunale per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalle ore 18.00 del 23 aprile 2018 alle ore 2,00 del 29 aprile 2018, la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte:
A. delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
B. dai circoli privati;
C. delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
D. delle attività di commercio di prodotti alimentari nelle serate di apertura straordinaria oltre le ore 22:00;
E. degli operatori del commercio su area pubblica;
F. ed in genere da tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro;
2. di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo:
• all'interno del locale;
• sulle proprie pertinenze esterne private;
• sulle pertinenze esterne su suolo pubblico come pedane e gazebi;
3. di esporre in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.
Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.
Le trasgressioni all'ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 3 del Regolamento delle sanzioni amministrativie per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali (Approvato con DCC n.ro 24 del 30.3.2004).
Nessun commento:
Posta un commento