lunedì 10 maggio 2010

L'art. 25 della Costituzione della Repubblica Italiana


PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I
RAPPORTI CIVILI


Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Nessun commento: