L'art. 26 della Costituzione della Repubblica Italiana
PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I RAPPORTI CIVILI
Art. 26 L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
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