venerdì 8 agosto 2014

La riforma del Senato articolo per articolo

Una rivoluzione per l’attuale assetto costituzionale, a partire dal tramonto del bicameralismo perfetto e dalla fine dell’elettività di primo grado dei senatori. Il ddl riforme che arriva alla Camera per essere proclamato legge cambierà i connotati all’attuale Camera Alta e modifica radicalmente il Titolo V, eliminando, per esempio, la legislazione concorrente.
Ma nei 40 articoli del testo che porta la firma del Ministro Boschi sono presenti anche diverse norme che vanno nella direzione inaugurata dal premier Matteo Renzi: dalla fine delle indennità per i senatori alla norma anti-Batman, fino al tetto per gli stipendi per i consiglieri regionali.
Ecco cosa prevede la “madre di tutte le riforme”, come l’ha sempre chiamata Renzi .

Art 1 – Superamento del bicameralismo. Il primo articolo del ddl Boschi riscrive il 55 della Costituzione, superando quindi definitivamente il bicameralismo perfetto e differenziando le funzioni di Camera e Senato. Di fatto quindi è solo Montecitorio che mantiene il rapporto di fiducia con il Governo

Art 2 - Il Senato dei cento. La fine del Senato elettivo è certamente la novità più dirompente del ddl e prevede la fine dell’elettività di primo grado. Il nuovo Senato continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma avrà “solo” 100 componenti: 95 scelti dai Consigli Regionali e 5 indicati dal Capo dello Stato. Ciascuna Regione eleggerà un senatore tra i sindaci dei rispettivi territori. Il Senato della Repubblica era finora eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero. Per essere eletti al Senato bisognava avere compiuto i 40 anni d’età. Il Senato era composto da 315 membri, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero- articolo 57 della Costituzione

Art 3 - Aboliti i senatori a vita. Saranno 5 i senatori di nomina presidenziale, non più a vita ma della durata non rinnovabile di sette anni. Sono senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica: l’emendamento è stato presentato dalla relatrice della Commissione affari costituzionali Anna Finocchiaro. Gli attuali senatori a vita mantengono l’indennità, secondo quanto disposto da un emendamento all’articolo 38 del ddl

Art 4 - Sul senato non elettivo. Modifica l’articolo 60 della Costituzione e dispone che solo la Camera venga eletta e che può non essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra

Art 5 - Sul vincolo di mandato. Modifica l’articolo 63 della Costituzione prevedendo che «il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali e locali»

Art 8 - Sull’immunità. I nuovi senatori godranno dell’immunità parlamentare e, quindi, non avranno un trattamento diverso rispetto ai colleghi deputati. Il testo delle riforme resta quello licenziato dalla commissione che prevede che i senatori godano delle stesse guarentige dei deputati

Art 9 - Sull’indennità. Abolisce di fatto l’indennità per i membri del Senato. La norma modifica infatti l’attuale articolo 69 della Costituzione che stabilisce che «i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge»

Art 10 - Sull’iter di formazione delle leggi. Tramonta la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere prevista dall’art. 70 della Carta. La competenza legislativa normale sarà quindi appannaggio della sola Camera dei deputati salvo alcune materie (come quelle etiche, introdotta con un emendamento approvato, con voto segreto, contro il parere del Governo). Sulla legge di bilancio, ad esempio la Camera potrà avere l’ultima parola decidendo, a maggioranza semplice, di non conformarsi ai rilievi posti dal futuro Senato. Stesso trattamento per le leggi comunitarie. All’Aula di Palazzo Madama vengono attribuite competenze su leggi specifiche, come quelle costituzionali. Salta il termine di 20 giorni entro cui la Camera deve esprimersi se il Senato modifica un disegno di legge già approvato in prima lettura dalla stessa Camera. Non vengono modificati, invece, i tempi di 10 giorni per il Senato per decidere di esaminare un provvedimento e di 30 per votarlo

Sulle minoranze linguistiche. Un emendamento all’art 10, proposto da Sel, prevede che le disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche siano di competenza di entrambe le camere, e dunque anche del Senato

Art 11 - Sulle leggi di iniziativa popolare. Modifica l’articolo 71 della Costituzione. Con la nuova formulazione salgono a 150 mila le firme necessarie per la presentazione di leggi di iniziativa popolare (prima ne servivano 50 mila, il testo della Commissione ne aveva chieste 250mila). Con questo articolo nasce anche uma nuova forma di democrazia diretta, il referendum propositivo, che nel futuro art 71 della Costituzione si affiancherà a quello abrogativo

Art 12 - Sul procedimento legislativo e poteri del governo. Viene introdotta nell’ articolo 75 della Costituzione la “corsia preferenziale” che può essere chiesta dal Governo su un ddl indicato come «essenziale per l’attuazione del programma di governo». Vengono posti, però, dei paletti alla corsia preferenziale governativa. Attraverso un emendamento dei relatori sono escluse da questa “corsia” le materie su cui resta il bicameralismo paritario indicate dal primo comma del nuovo articolo 70 e «in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prevista una maggioranza speciale»

Art 12 - Sul procedimento legislativo e poteri del governo. Viene introdotta nell’ articolo 75 della Costituzione la “corsia preferenziale” che può essere chiesta dal Governo su un ddl indicato come «essenziale per l’attuazione del programma di governo». Vengono posti, però, dei paletti alla corsia preferenziale governativa. Attraverso un emendamento dei relatori sono escluse da questa “corsia” le materie su cui resta il bicameralismo paritario indicate dal primo comma del nuovo articolo 70 e «in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prevista una maggioranza speciale»

Art 13 - 14 - Sulla promulgazione delle leggi e la conversione dei decreti leggi. L’articolo 13 del ddl disciplina la modifica degli art.73 e 134 della Costituzione, riguardanti la promulgazione delle leggi e le competenze della Corte Costituzionale modificando il comma riguardante il giudizio «sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni». Con l’articolo 14 risulta modificato l’art.74 della Costituzione relativo al potere di rinvio delle leggi di conversione da parte del Presidente della Repubblica. «Qualora la richiesta» di rinvio alle Camere del capo dello Stato, «riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77», ovvero dei decreti-legge, «il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni». L’obiettivo, in sostanza è «non «soffocare» il potere di rinvio del Capo dello Stato con la ristrettezza dei tempi di conversione allorquando il testo da promulgare gli sia trasmesso a strettissimo ridosso del sessantesimo giorno dalla pubblicazione»

Art 15 - Sui referendum. Punto tra i più delicati del testo, le firme necessarie per i referendum restano - a dispetto da quanto previsto dal ddl prima dell’approdo in Aula - 500mila, con il quorum del 50% più uno degli aventi diritto. In caso si arrivi a 800mila firme il quorum, invece, si abbassa alla maggioranza dei votanti dell’ultima tornata elettorale. Sono introdotti, infine, i referendum propositivi e d’indirizzo
Art 16 - Stop ai decreti omnibus. Prevede limiti molto più stringenti alla decretazione d’urgenza del Governo e la fine della pratica dei cosiddetti decreti omnibus. La norma esclude i decreti omnibus obbligando i dl a recare «misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»

Art 17 - Sulla dichiarazione di stato di guerra. L’articolo dà alla sola Camera dei deputati il potere di deliberare lo stato di guerra e conferire al Governo i poteri necessari

Art 18 - Su amnistia e indulto. Il futuro Senato non avrà il potere di concedere «a maggioranza dei due terzi» l’amnistia e l’indulto, che resta appannaggio della sola Camera dei deputati

Art 19 e 20 - Il primo, mentre riserva a Montecitorio la ratifica dei trattati internazionali, prevede che «le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea sono approvate da entrambe le Camere». Il secondo articolo riguarda invece le inchieste parlamentari: la Camera le potrà disporre su materie di pubblico interesse mentre il Senato lo potrà fare sulle materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. Le commissioni d’inchiesta, formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, avranno gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria

Art 21-24. Sull’elezione del capo dello Stato.
La platea per l’elezione del capo dello Stato resta il nodo non sciolto. Il ddl mantiene il Parlamento in seduta comune, ma senza i 3 delegati regionali e cambia i quorum: dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dall’ottavo, la maggioranza assoluta. Ed è probabile che nell’esame alla Camera il punto sarà modificato, come ha indicato un’apertura del ministro Boschi in sede di discussione al Senato (LaPresse)

Art 25 - Sulla fiducia al Governo. L’articolo riscrive l’articolo 94 della Costituzione: «Il governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati», recita l’articolo. Con questa modifica costituzionale il nuovo Senato non avrà il potere di dare e togliere la fiducia al governo, potere che spetterà alla sola Camera

Art 26 - Sulle disposizioni a procedere. La norma modifica l’articolo 96 della Costituzione e prevede che solo la Camera dei deputati deve dare all’autorità giudiziaria l’autorizzazione a procedere nei confronti del presidente del Consiglio o dei ministri

Art 27 - Sull’abolizione del Cnel. Soppresso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, a larga maggioranza, con 203 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti

Art 28 - Sull’abolizione delle province. La scomparsa delle Province dalla Costituzione e della legislazione concorrente tra Stato e Regioni sono il cuore di questa parte del ddl, che, in generale dà più competenze allo Stato centrale permettendo anche il commissariamento di Regioni ed enti locali in caso di grave dissesto finanziario ma prevedendo la delega di ulteriori competenze alla alle Regioni a Statuto ordinario virtuose in quanto a bilancio. Lo Stato, inoltre potrà esercitare una «clausola di supremazia» verso le Regioni a tutela dell’unità della Repubblica e dell’interesse nazionale

Art 29 - Sul federalismo differenziato. Le Camere possono attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme di autonomia su giustizia di pace, istruzione, beni culturali, ambiente, turismo e sport, ma solo se la Regione è «in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

Art 30 - Sulla legislazione concorrente tra Stato e Regione. Modifica il Titolo V della Costituzione. Scompare la legislazione concorrente tra Stato e Regioni e sono ampliate le competenze esclusivamente statali. Lo Stato potrà esercitare una «clausola di supremazia» verso le Regioni a tutela dell’unità della Repubblica e dell’interesse nazionale. Un emendamento di Sel pone sotto competenza delle Regioni la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche

Art 31 - Sulle funzioni amministrative degli enti. L’articolo disciplina che le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»

Art 32 - Sull’autonomia finanziaria degli enti. Prevede che l’autonomia finanziaria degli enti territoriali vada esercitata, oltre che in armonia con la Costituzione, anche secondo «quanto disposto dalla legge dello Stato» a fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

Art 33 - Sui poteri sostitutivi del governo. Viene riscritto l’articolo 120 della Costituzione: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni in alcuni casi come il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o pericolo grave per la sicurezza pubblica». Un emendamento, a firma Sacconi, dà allo Stato centrale un potere pressoché esclusivo di commissariare gli enti per grave dissesto di bilancio

Art 34 - Sugli stipendi dei componenti degli organi regionali. Modifica l’articolo 122 della Costituzione e prevede che lo stipendio del presidente di regione, dei componenti della giunta regionale e dei consiglieri regionali non debba superare quello dei sindaci dei comuni capoluogo di regione

Art 35 - Sullo scioglimento dei Consigli regionali. Disciplina lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, previo parere del Senato della Repubblica

Art 36 - Sulle nuove norme di elezione della Consulta. Riscrive l’articolo 135 della Costituzione: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica

Art 39 - Disposizioni transitorie e finali. L’articolo riguarda le disposizioni finali del testo e ha, tra i suoi punti chiave, la previsione di un commissario straordinario per la gestione provvisoria del Cnel - che il ddl sopprime - e l’unificazione, con tanto di statuto, del personale delle due Camere: per loro viene prescritto un ruolo unico
L’articolo 39 cancella anche i rimborsi in favore dei gruppi politici che siedono nei consigli regionali. È stata soprannominata norma anti-Batman

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