mercoledì 28 ottobre 2015

Cittadinanza: sì della Camera allo ius soli. La nuova legge passa al Senato

Il testo approvato con 310 sì, 66 voti contrari e 83 astenuti. Tra questi i deputati M5S. Protesta della Lega in Aula. Le nuove norme si applicheranno anche ai 127mila stranieri in possesso dei nuovi requisiti ma che abbiano superato il limite di età dei 20 anni per farne richiesta

13 ottobre 2015 - Sì dell'Aula della Camera alla nuova legge sulla cittadinanza. Il testo, approvato con 310 sì, 66 no e 83 astenuti, passa al Senato. I deputati della Lega hanno urlato "Vergogna!". I Deputati del PD hanno applaudito. Al voto finale si sono astenuti i deputati M5S, mentre contro il testo hanno votato quelli di Lega, FdI e FI.
Forza Italia non ha votato compatto. Anna Grazia Calabria ha annunciato in Aula il voto negativo del gruppo ma poi Renata Polverini è intervenuta a livello personale confermando il suo voto positivo alla riforma delle norme sulla cittadinanza per i minori stranieri. "Esprimo il mio voto favorevole a questo provvedimento che accoglie ed integra la proposta di legge che ho depositato - ha spiegato Polverini -. Mi dispiace perché con un piccolo sforzo in più anche tutto il gruppo di Forza Italia avrebbe potuto votare a favore".
Addio quindi allo ius sanguinis, via libera allo ius soli temperato e allo ius culturae: sono queste le nuove fattispecie per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei minori stranieri, introdotti dalla proposta di legge approvata oggi dalla Camera.

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In sintesi...
Ius soli temperato
Acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Per ottenere la cittadinanza c'è bisogno di una dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età. Se il genitore non ha reso tale dichiarazione, l'interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Quanto allo ius soli previsto dalle norme attuali, relative allo straniero nato e residente in italia legalmente senza interruzioni fino a 18 anni, il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza viene aumentato da uno a due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Ius culturae
Può ottenere la cittadinanza il minore straniero, che sia nato in Italia o sia entrato nel nostro Paese entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è necessaria la conclusione positiva di tale corso. La richiesta va fatta dal genitore, cui è richiesta la residenza legale, oppure dall'interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

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Il dossier dei Deputati PD
I NUOVI ITALIANI: LA CITTADINANZA PER I MINORI FIGLI DI STRANIERI
L’integrazione degli immigrati e dei loro figli occupa un posto di rilievo nell’agenda, sia economia, sia sociale, del nostro Paese e dell’intera Unione Europea. Una partecipazione attiva degli immigrati e dei loro figli al mercato del lavoro e, più in generale, alla vita sociale è una condizione imprescindibile per garantire la coesione sociale del paese di accoglienza e per renderli cittadini autonomi e capaci di intraprendere un reale percorso di integrazione.
Tuttavia, il tema dell’immigrazione e dell’integrazione è regolarmente evocato da chi, per disegni politici elettoralistici, si limita a fomentare le paure non capendo la portata storica e la complessità di quanto sta accadendo. Per la sua posizione geografica, l’Italia è il terminale di variabili macropolitiche di latitudine mondiale che potranno essere gestite, dal lato degli effetti, se a livello europeo si affermerà una piena simmetria tra i diritti di cittadinanza, i diritti di circolazione e i diritti d'asilo e, a livello delle cause, con una politica estera unitaria che affronti il problema delle guerre e della povertà.
Quando però si parla di cittadinanza, non è all’emergenza dell’attuale ondata di arrivi che bisogna guardare, ma a quella comunità di stranieri, residente legalmente in Italia da tanto tempo, che nel nostro Paese ha deciso di lavorare, vivere, crescere una famiglia, integrandosi nella nostra società. E in particolare, la nuova legge sulla cittadinanza è rivolta ai figli di questi immigrati, nati e cresciuti in Italia, italiani a tutti gli effetti, tranne che formalmente.

LA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA

La Camera ha approvato la riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di acquisto della cittadinanza italiana per i minori (testo unificato derivante dall’abbinamento di 26 proposte di legge vertenti sullo stesso tema, di iniziativa di deputati esponenti di quasi tutti i gruppi parlamentari, fra le quali anche una di iniziativa popolare promossa dal coordinamento nazionale “L’Italia sono anche io” composta da 19 organizzazioni della società civile di rilievo nazionale, appoggiate, altresì, dai Comuni di Italia.

COME SI PUÒ DIVENTARE CITTADINI ITALIANI, ADESSO?

Mediante tre istituti: lo ius sanguinis e con le procedure relativamente eccezionali della naturalizzazione da un lato, e dello ius soli, dall'altro.
1) Con lo ius sanguinis basta avere un ascendente italiano da qualche parte dell’albero genealogico per diventare cittadini, anche se non vi è più alcun legame sostanziale e culturale con il nostro Paese.
2) Con la naturalizzazione, dopo 10 anni di regolare residenza (permesso di soggiorno + residenza anagrafica). La sua applicazione amministrativa fa tuttavia registrare tempi di attesa lunghissimi che arrivano anche a 6 anni, da sommare ai 10 previsti come requisito.
3) Con lo ius soli i nati in Italia da genitori stranieri acquistano la cittadinanza solo alla maggiore età, solo se dimostrano di aver risieduto legalmente in Italia e senza interruzioni sin dalla nascita, il che talora è molto problematico, e solo se richiedono la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età. Quindi i minori restano stranieri in patria fino al compimento del 18mo anno di età e, una volta divenuti maggiorenni, in un caso su tre, non riescono ad ottenere la cittadinanza italiana o perché dimenticano di proporre l’istanza entro la finestra di un anno che si apre al compimento dei 18 anni o perché viene rigettata per assenza di uno dei requisiti.
L’effetto della mancata acquisizione della cittadinanza è che per rimanere in Italia hanno bisogno del permesso di soggiorno e, in caso contrario, devono essere espulsi verso un Paese che probabilmente non conoscono e non hanno mai visto. Inoltre, il mancato acquisto della cittadinanza limita la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea, magari per motivi di studio o di lavoro, assoggettando ogni spostamento alla richiesta di un visto.

A CHI È RIVOLTA LA NUOVA LEGGE SULLA CITTADINANZA
La nuova legge è rivolta a ragazzi/e nati/e in Italia da genitori stranieri o arrivati prima del compimento del dodicesimo anno di età che risultino in possesso di alcuni requisiti costitutivi.

QUALI SONO LE INNOVAZIONI PRINCIPALI

Sono stati introdotti due istituti innovativi e distinti che agevolano l'acquisto della cittadinanza per i minori figli di stranieri. Si tratta del cosiddetto ius soli temperato, inteso non tanto come luogo di nascita ma come luogo di radicamento, di integrazione, di crescita, basato sul legame della persona con il territorio e dello ius culturae che consente l’acquisto della cittadinanza a chi abbia una formazione scolastica in Italia, assimilando ai nati in Italia anche coloro che arrivano prima di compiere i 12 anni.

IN COSA CONSISTE LO IUS SOLI TEMPERATO
Innanzitutto va specificato che non esiste alcun automatismo che lega la nascita in Italia con l’acquisto della cittadinanza. La nascita sul territorio italiano dà diritto all'acquisto della cittadinanza solo in presenza di due condizioni:
a) la nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (per gli extracomunitari). Nel caso di cittadini dell’unione europea il requisito è la nascita sul territorio italiano e il possesso, da parte di almeno uno dei genitori, del diritto di soggiorno permanente, ossia dopo cinque anni di residenza legale in Italia;
b) dichiarazione di volontà di uno dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, espressa entro il compimento della maggiore età, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita.

Cittadini extracomunitari
Per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, del D.Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286), condizione sostanziale per poter chiedere la cittadinanza per il figlio nato in Italia, occorre:
- il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni (permesso di lavoro; permesso di studio se convertito in lavoro; permesso per protezione internazionale);
- aver superato un test di conoscenza della lingua italiana (livello A2), già previsto con la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione articolato per crediti richiesto, a partire dal 2012, in occasione del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (il non superamento preclude il successivo rinnovo del permesso di soggiorno);
- un reddito non inferiore all'importo annuale dell'assegno sociale (448,52 euro per 13 mensilità);
- un alloggio idoneo, già richiesto per l’iscrizione anagrafica e per il ricongiungimento familiare;
- non avere precedenti penali e non costituire un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Cittadini comunitari
Per ottenere il diritto di soggiorno permanente (art. 14, D.Lgs. del 6 febbraio 2007 n.30), condizione sostanziale per poter chiedere la cittadinanza per il figlio nato in Italia, occorre avere soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in caso di assenze dal territorio nazionale superiore a due anni consecutivi.
Si esclude così che la cittadinanza possa essere acquisita per il semplice fatto di essere nati sul territorio nazionale, che in un'epoca di spostamenti continui di popolazioni può essere quasi casuale e scollegata dall'intento della famiglia del minore di risiedere legalmente in Italia.
Il meccanismo della dichiarazione di volontà è finalizzato a evitare che la cittadinanza sia acquisita anche in casi in cui i genitori non desiderano che il figlio diventi cittadino italiano.
Al tempo stesso si salvaguarda l'interesse di quest'ultimo, consentendogli di divenire cittadino mediante apposita dichiarazione entro due anni dal compimento della maggiore età, qualora non sia stato richiesto dal genitore entro il compimento dei 18 anni.

IN COSA CONSISTE LO IUS CULTURAE
I figli di stranieri che nascono in Italia ma che non abbiano potuto utilizzare il primo percorso (ossia lo ius soli temperato) o chi è giunto in Italia prima del compimento del dodicesimo anno di età può diventare cittadino:
a) dopo aver frequentato regolarmente, per almeno 5 anni, nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, o percorsi di istruzione e formazione professionale, triennale o quadriennale, idonei al conseguimento di una qualifica professionale;
b) se la frequenza riguarda un corso di istruzione primaria è necessaria la positiva conclusione dello stesso.
In questo caso la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà espressa, entro il compimento della maggiore età, da un genitore legalmente residente in Italia, o dall’esercente la responsabilità genitoriale, all’ufficiale di stato civile del comune di residenza del minore. Entro due anni dal compimento della maggiore età si può rinunciare alla cittadinanza, purché in possesso di altra cittadinanza. Anche in questo caso, qualora la richiesta non sia stata a suo tempo presentata dai genitori, ildiretto interessato può richiedere la cittadinanza entro due anni dal compimento della maggiore età.
Infine, lo straniero che ha fatto ingresso in Italia prima del compimento della maggiore età e che vi risieda legalmente da almeno 6 anni può ottenere la cittadinanza per concessione (ex art. 9 della l. n. 91/92) dopo avere frequentato regolarmente un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o un percorso di istruzione o di formazione professionali triennale o quadriennale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.
Ad integrazione del percorso scolastico, i Comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, a favore di tutti i minori, iniziative finalizzate alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini.

ESONERO DAL CONTRIBUTO

Il contributo di 200 euro non è dovuto per le istanze e le dichiarazioni concernenti i minori,
tale contributo rimane invece per chi ha superato i diciotto anni di età.

LE DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE

Per quanto riguarda le disposizioni interpretative legate alle pratiche di acquisto della cittadinanza sono state approvate le seguenti novità:
a) il requisito della minore età deve essere riferito al momento della presentazione dell'istanza da parte del genitore, ossia il raggiungimento della maggiore età non interrompe l’istruttoria della procedura di riconoscimento della cittadinanza già avviato;
b) si considera legalmente residente chi risieda nel territorio dello Stato avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti prevista dalla normativa sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri e da quella sull'iscrizione anagrafica;
c) ai fini della dimostrazione della durata di residenza legale sul territorio italiano, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l’iscrizione all’anagrafe. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione, qualora si dimostri di aver continuato a risiedere in Italia anche durante tali periodi. Viene altresì considerato residente ininterrottamente in Italia chi abbia trascorso all’estero un tempo mediamente non superiore a 90 giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L’assenza dal territorio italiano non può comunque essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa  dalla necessità di adempiere gli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute (criterio di valutazione già previsto nel nostro ordinamento nel caso di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo).
d) ai fini dell'acquisto della cittadinanza per nascita da uno straniero in possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, si considera in possesso del predetto permesso anche lo straniero che, avendo maturato i relativi requisiti, abbia presentato l'istanza prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso successivamente alla nascita.

FIGLI MINORI DI CHI ACQUISTA LA CITTADINANZA
Viene modificata la disciplina dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, che attualmente subordina l'acquisto da parte dei minori al requisito della convivenza con il genitore. Il requisito della convivenza è stato soppresso e per la trasmissione della cittadinanza al figlio si richiede che il genitore non sia decaduto dalla responsabilità genitoriale e il minore risulti residente nel territorio nazionale.

OBBLIGO DI INFORMAZIONE
Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei 6 mesi precedenti il compimento della maggiore età, a comunicare ai residenti stranieri (nei casi esposti in precedenza), la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore della facoltà di poter chiedere la cittadinanza per il figlio in presenza dei requisiti previsti.

INTERDETTI GIUDIZIALI E BENEFICIARI DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Nel caso di persona interdetta giudiziale gli atti finalizzati all’acquisto della cittadinanza, compresa la dichiarazione di volontà, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. In questi casi non è richiesto il giuramento.

MAI PIÙ NEONATI FANTASMA
Viene modificata una norma della legge 94 del 2009, il cosiddetto “pacchetto sicurezza Maroni”, che impedisce di iscrivere all’anagrafe i neonati, se padre e madre non esibiscono il permesso di soggiorno. Nel caos interpretativo generato da questa disposizione, viene negata a questi neonati un’identità, un nome, insomma il riconoscimento dell’esistenza giuridica, in contrasto con le convenzioni internazionali e con le regole basilari di civiltà. Con le modifiche apportate alla Camera non sarà più necessario esibire il permesso o la carta di soggiorno per la richiesta dei certificati di stato civile, tra i quali, appunto la registrazione all’anagrafe della nascita di un figlio. Viene così sancito il solo diritto “di esistere” per questi bambini, non avendo il certificato di nascita nulla a che fare con la cittadinanza: i neonati verrebbero registrati, ma con la cittadinanza dei genitori.

REGOLAMENTO
La legge è immediatamente esecutiva. Si prevede l’emanazione di un regolamento solo per il riordino, il coordinamento e l’accorpamento in un unico testo di tutte le disposizioni regolamentari in materia di cittadinanza. Tale regolamento deve essere adottato previo parere delle commissione parlamentari competenti per materia e del Consiglio di Stato.

TERMINE DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Le disposizioni della legge si applicano anche agli stranieri nati o arrivati in Italia prima del compimento del dodicesimo anno di età che abbiano maturato i diritti in essa previsti anche prima della sua entrata in vigore e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni relative all’acquisto della cittadinanza tramite lo ius culturae si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della legge dei relativi requisiti (nato in Italia o ingresso prima dei 12 anni, frequenza, per almeno 5 anni, di uno o più cicli presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e di formazione professionale triennale o quadriennale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale o positiva conclusione del corso di istruzione primaria) abbia superato il limite d'età (20 anni) per richiedere la cittadinanza, purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale e non sia stato riconosciuto in precedenza pericoloso per la sicurezza nazionale.
In questi casi, la richiesta di acquisto della cittadinanza va presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza che, verificata la presenza dei requisiti richiesti, sospende la procedura e richiede tempestivamente al Ministero dell’Interno il nulla osta relativo all'insussistenza di precedenti dinieghi della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica o di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per gli stessi motivi di sicurezza nazionale. Il Ministero dell’Interno ha sei mesi di tempo per rispondere.

SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER LO STATO
Questa legge non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato, come ha chiarito il Ministero del
Welfare, in quanto il godimento di prestazioni di natura sociale ed assistenziale non risulta condizionato dall’acquisizione della cittadinanza, ma è collegato in massima parte a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all’interno del territorio nazionale. Per quanto attiene, invece agli istituti assistenziali e previdenziali che risultano collegati all’acquisizione della cittadinanza, sono determinati in base all’andamento del dato demografico complessivo dei cittadini italiani, e pertanto la modifica dei criteri per il riconoscimento della cittadinanza previsti dalla nuova legge, incidono in misura molto marginale sul citato andamento, con effetti del tutto trascurabili dal punto di vista finanziario.

L’ISTRUTTORIA IN COMMISSIONE: SINTESI DELLE AUDIZIONI
La normativa italiana vigente in materia di cittadinanza, oggetto di modifica da parte delle proposte di legge all’esame del Parlamento, permette l'acquisto della cittadinanza attraverso tre modalità: lo ius sanguinis, cui l'ordinamento italiano si è storicamente ispirato, e le procedure relativamente eccezionali della naturalizzazione da un lato, e dello ius soli, dall'altro.
La Commissione Affari costituzionali della Camera ha svolto una serie di audizioni di esperti del diritto sulla materia della cittadinanza. La quasi totalità dei professori intervenuti ha evidenziato i punti critici di ciascuna modalità di acquisizione della cittadinanza. In particolare1, è stato rilevato che lo ius sanguinis, nella versione italiana, è una rarità se comparato con la legislazione straniera2 poiché permette la trasmissione della cittadinanza senza limiti di tempo e di generazione a chi, magari, non ha più alcun legame sostanziale e culturale con il nostro Paese. Per quanto riguarda la naturalizzazione, sono stati rilevati due problemi principali, sempre alla luce della comparazione con altri ordinamenti: la durata degli anni di residenza richiesta per poter fare domanda (periodo di permanenza regolare e continuativa in Italia) e la sua applicazione amministrativa. Vi sono infatti tempi lunghissimi di attesa, che arrivano anche a 6 anni, oltre i 10 previsti per poter richiedere la cittadinanza. Il risultato è che l’Italia ha un basso tasso di naturalizzazione e occorrerebbe, inoltre, semplificare le procedure amministrative3. Questi dati sono stati confermati anche dal Prefetto Morcone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, che ha riferito di quanto l’Ufficio della cittadinanza sia oppresso, da un lato, da un procedimento amministrativo farraginoso, e dall’altro, dall’aumento delle richieste. Dalle 30mila richieste del 2006, si è passati alle 101mila del 2014. Nel 2015 sono arrivate 67.822 richieste e se il trend resta questo il totale alla fine del 2015 sarà di 130mila richieste di cittadinanza. Tornando ai punti critici della normativa attuale è stato rilevato che, per quanto riguarda il terzo modo di acquisizione della cittadinanza, lo ius soli4, i nati in Italia da genitori stranieri acquistano la cittadinanza solo alla maggiore età. Devono però dimostrare una presenza regolare e continuativa, il che talora è molto problematico, e possono richiedere la cittadinanza italiana solo entro un anno dal compimento della maggiore età. Da qui derivano due deficit. Il primo riguarda i minori, che sono stranieri in patria fino al compimento del 18mo anno di età. Il secondo deficit, collegato all’assenza dello ius soli, riguarda i maggiorenni i quali, un caso su tre, non riescono ad ottenere la cittadinanza italiana o perché dimenticano di proporre l’istanza entro la finestra di un anno che si apre al compimento della maggiore età o perché viene rigettata per assenza di uno dei requisiti. L’effetto della mancata acquisizione è che per rimanere in Italia contrario, devono essere espulsi verso un Paese che probabilmente non conoscono e non hanno mai visto. Risulta quindi evidente l’esigenza di intervenire sulla legislazione italiana, non certo con l’introduzione dello ius soli puro – sul modello statunitense – che incentiverebbe l’immigrazione clandestina, ma con un meccanismo di ius soli temperato5 che si ricolleghi alla residenza legale e ad un certo numero di anni oscillante, a seconda dei casi, tra due e cinque. Inoltre6, la contrapposizione tra ius soli e ius sanguinis, è agitata spesso in maniera del tutto ideologica. La legge vigente è criticabile perché è difensiva rispetto all’allargamento della cittadinanza a stranieri residenti ed espansiva riguardo agli italiani di sangue, indipendentemente dal rapporto che hanno con il nostro Paese. Occorrerebbe, quindi, premiare coloro che con il nostro Paese hanno un rapporto concreto di residenza e che desiderino aderire a un destino comune, perché questo è il significato dell'essere cittadino. È quindi necessario, nel combinare i vari elementi, che prima della concessione della cittadinanza siano verificati percorsi di integrazione e che non vi siano automatismi di alcun genere. Si dovrebbe incidere su quello che è stato definito ius scholae o ius culturae, cioè sul fatto che chi acquista la cittadinanza abbia una formazione in Italia, assimilando ai nati in Italia anche coloro che arrivano nell'età prescolare. Altro aspetto che è stato evidenziato in sede di audizioni riguardail modo per evitare un possibile effetto-incentivo all’immigrazione clandestina e l’attenzione alle esigenze di finanza pubblica. Da questo punto di vista è stato suggerito di contemplare tra i requisiti da possedersi da parte del candidato al momento della richiesta, la sussistenza di un profilo lavorativo e reddituale, sull’esempio di quanto previsto nell’ordinamento tedesco con la legge sulla cittadinanza del 2007.

LE RISPOSTE AI PREGIUDIZI
IL PREGIUDIZIO: L’APPORTO ECONOMICO DELL’IMMIGRAZIONE È INUTILE
I DATI:
secondo le stime della Fondazione Leone Moressa9, la ricchezza prodotta dagli occupati stranieri si aggira intorno a 123 miliardi di euro, l’8,8% del Pil. Inoltre, mettendo sul piatto della bilancia le entrate (gettito fiscale e contributivo degli immigrati) e le uscite (sanità, scuola, servizi sociali, casa, giustizia, sicurezza e trasferimenti economici), il risultato è un saldo attivo di 3,9 miliardi per lo Stato. Infine, data la struttura demografica della popolazione straniera (più giovane rispetto a quella italiana), i lavoratori immigrati versano quasi il 5% dei contributi previdenziali complessivi, circa 10 miliardi di euro fondamentali per sostenere il sistema previdenziale italiano.
Quindi la «immigrazione è buona per l’economia?» Sì, gli sforzi per integrare gli immigrati dovrebbero essere considerati non un costo ma un investimento, come scrive l’Ocse in uno studio del 2014. La Germania, ad esempio, per accogliere l’ondata di rifugiati siriani è pronta a spendere subito almeno 6 miliardi. Marcel Fratzscher, direttore del prestigioso istituto di ricerca Diw di Berlino spiega che «i rifugiati costeranno tra i 6 e i 10 miliardi di euro aggiuntivi per il bilancio tedesco, ma quello che ci aspettiamo è un effetto tra lo 0,2% e lo 0,3% in più di crescita economica già dal prossimo anno». In sostanza, a conti fatti, la Germania compenserebbe quello che ha speso (6-9 miliardi equivalgono a circa lo 0,2-0,3% del Pil tedesco) a condizione che avvenga rapidamente un’integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro, come dimostra quello che è accaduto negli ultimi anni durante i quali la Germania ha beneficiato della loro presenza».
La cittadinanza è quindi anche uno strumento di crescita economica, perché è una scelta che favorisce la permanenza sul nostro territorio di un’importante parte della popolazione attiva, quella più vitale, intraprendente e istruita.

IL PREGIUDIZIO: GLI STRANIERI RUBANO IL LAVORO AGLI ITALIANI
I DATI:
Gli occupati stranieri presenti in Italia sono oltre due milioni il 10,8% degli occupati totali, ma non fanno lo stesso lavoro degli italiani. L’occupazione straniera si concentra in pochi settori e professioni scarsamente qualificate (infatti tra i primi posti troviamo personale non qualificato ai servizi domestici, servizi di cura, operai edili). Gli immigrati non si possono permettere di rimanere inattivi, non hanno altri redditi o supporto familiare e avere un lavoro è indispensabile per il permesso di soggiorno. Il fatto che gli stranieri non fanno lo stesso lavoro degli italiani lo si riscontra anche nelle loro retribuzioni: mediamente dovrebbero lavorare 80 giorni in più per avere la stessa retribuzione degli italiani. Anche l’indagine sulla popolazione ha evidenziato questa peculiarità; si registra un’idea piuttosto condivisa che il sistema di inclusione degli stranieri nel mercato del lavoro italiano sia caratterizzato da disfunzionalità, ovvero che gli stranieri non guadagnino di meno perché meno preparati, ma solo perché troppo ghettizzati in professioni di scarso livello. Il modello di inclusione italiano, che favorisce l’occupazione degli immigrati
in posizioni scarsamente qualificate, sta già mostrando i propri limiti: negli anni della crisi (tra il 2007 e il 2013) il tasso di occupazione degli stranieri è infatti sceso dal 67,1% al 58,1%, una contrazione superiore a quella registrata per gli italiani (dal 58,1% al 55,3%).

IL PREGIUDIZIO: GLI STRANIERI FARANNO SEMPRE IL LAVORO DEI PADRI
I DATI:
la permanenza in Italia migliora l’integrazione: tra gli immigrati che vivono in Italia da prima del 2001 il tasso di attività è pari al 75,9%, mentre tra gli stranieri arrivati in periodi successivi la percentuale tende progressivamente a scendere, fino ad arrivare al 60,5% tra chi ha fatto ingresso dopo il 2006. Una dinamica simile si registra per il tasso di occupazione, che passa dal 47,0% degli stranieri arrivati dopo il 2006 al 64,6% dei cittadini stranieri immigrati prima del 2001. Tanto maggiori sono gli anni vissuti in Italia, tanto migliori sembrano essere i risultati occupazionali degli stranieri, grazie alle maggiori competenze linguistiche e alla conoscenza dei meccanismi che regolano i sistemi locali di domanda e offerta di lavoro. Inoltre, per quanto riguarda le seconde generazioni, le scelte scolastiche indicano come possa essere più facile per le seconde generazioni avere una maggiore mobilità sociale.
La cittadinanza alle seconde generazioni favorisce la coesione sociale, la lotta al razzismo, a fenomeni di discriminazione e di marginalizzazione a danno di un’importante parte della popolazione, quella dei minori stranieri, che oggi raggiunge l’8,2% della popolazione complessiva presente nel nostro Paese.

IL PREGIUDIZIO: NEL NOSTRO PAESE CI SONO TROPPI IMMIGRATI
I DATI:
l’Italia è un paese a crescita demografica zero. E la crescita è pari a zero e non negativa grazie alla presenza degli stranieri e al contributo positivo che le donne straniere danno alla natalità. Ciononostante, anche questo dato è in calo e dimostra un’inversione di tendenza, tant’è che le famiglie straniere residenti risultano composte da 3,5 componenti. Il saldo nati vivi che oggi in Italia si registra è a un livello negativo mai raggiunto dopo il biennio 1917-1918, gli ultimi due anni della prima guerra mondiale. I flussi migratori riescono quindi a stento a compensare il calo demografico.
Continua inoltre l'invecchiamento della popolazione italiana e la riduzione della popolazione con meno di 15 anni di età. Al 31 dicembre 2014 è pari al 13,8%, 2 punti decimali in meno rispetto al 2011. Anche la popolazione in età attiva (15-64 anni) prosegue la sua contrazione passando da un valore superiore al 65% nel 2011 al 64,5% nel 2014. Nel quadro del processo di invecchiamento risulta in aumento, come di consueto, la popolazione anziana (65 anni e oltre) che è pari al 21,7%, quasi un punto percentuale in più rispetto al 2011. Aumentano gli anziani e gli individui di età particolarmente elevata. I cosiddetti ”grandi vecchi” (80 anni e più) crescono ogni anno di un punto decimale, arrivando nel 2014 al 6,5% della popolazione.
A fronte di tali dati, gli studiosi italiani di demografia14, sottolineano la necessità di immigrazione per l’Italia per rinnovare una forza lavoro invecchiata e in declino e per contrastare se non la desertificazione, l’impoverimento della società.
Dal punto di vista economico, ai fini della tenuta dei conti pubblici e dei sistemi pensionistici, anche il vice presidente della Banca centrale Europea Vitor Constancio, ha parlato di suicidio demografico collettivo, sostenendo che per invertire le tendenze demografiche non è più sufficiente promuovere le nascite. Bisogna farlo attraverso l’immigrazione.

IL PREGIUDIZIO: GLI IMMIGRATI NON PARLANO L’ITALIANO E NON SONO INTEGRATI
I DATI:
ai test di lingua italiana necessari per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito per poter chiedere la cittadinanza per i figli nati in Italia) sono stati promossi 4 stranieri su 5.
Sul fronte della frequenza scolastica delle cosiddette seconde generazioni, i dati confermano un ampio incremento nelle iscrizioni degli alunni stranieri che, nel periodo 2001/02- 2013/14, si sono quadruplicate (802.844 dell’a.s. 2013/2014, il 9% del totale).
Nell’a.s. 2013/14 le cittadinanze più numerose si confermano quelle degli anni scolastici precedenti: gli alunni con cittadinanza romena rappresentano ancora il gruppo più numeroso nelle scuole italiane (154.621), seguiti dai giovani di origine albanese (107.847) e marocchina (101.176). A distanza troviamo il gruppo degli alunni di origine cinese (39.211) e filippina (24.839): quest’ultima provenienza per la prima volta si trova fra le prime cinque. Rispetto alle differenze di genere le alunne straniere sono 385.365 e corrispondono al 48% del totale degli alunni stranieri, una percentuale di poco inferiore a quella osservata tra gli italiani (48,3%).
Gli studenti con cittadinanza non italiana ma nati nel nostro paese sono nell’a.s. 2013/14 415.283, corrispondenti al 51,7% degli alunni stranieri. Tra il 2007/08 e il 2013/14 si evidenzia una crescita esponenziale di nati in Italia nelle scuole secondarie in cui questi alunni si sono quasi triplicati (secondarie di primo grado) o più che triplicati (secondarie di secondo grado), raddoppiati nelle scuole primarie o quasi nelle scuole dell’infanzia.
Tra il 2012/13 e il 2013/14 gli alunni stranieri entrati per la prima volta nei diversi anni scolastici (neoentrati) è tornato a crescere (+7.989 soggetti). L’incremento è stato più rilevante nella scuola secondaria di secondo grado (+38,9%) e nelle primarie (+36,1%), seguite dalle secondarie di primo grado (+29,1%). Il recente aumento dei neoentrati nel sistema scolastico può essere collegato anche all’incremento significativo di minori stranieri non accompagnati che ha interessato il nostro paese nel 2014. Secondo i dati rilevati dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), si tratta, al 31.12.2014, di una presenza di 10.536 minori – il più alto numero di presenze mai registrato in Italia: il 90,7% si colloca nella fascia di età 15-17 anni, il 94,5% è costituito da maschi. Le provenienze più numerose e superiori al migliaio sono relative a Egitto (2.455), Eritrea (1.303), Gambia (1.104), Somalia (1.097), Albania (1.043). In larga maggioranza si tratta di minori accolti nelle regioni del Sud (Sicilia, 43,9% del totale; Puglia il 10,4%; Calabria l’8%), ma anche in Lombardia (7,2%), Lazio (6,4%), Emilia Romagna (5%).
Sul fronte delle traiettorie scolastiche degli alunni con cittadinanza non italiana i dati in serie storica mostrano dei miglioramenti, con un decremento degli alunni in ritardo in tutte le fasce d’età. Questo miglioramento è in gran parte spiegato dal consistente aumento degli alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia, per i quali scompare l’effetto del ritardo in ingresso e si eliminano molte delle difficoltà connesse all’inserimento della prima generazione nel sistema scolastico italiano.

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