Il progetto di legge sul riconoscimento giuridico delle Unioni civili, che porta il nome dell'on. Monica Cirinnà (PD) è diviso in due parti: la prima riguarda solo le coppie omosessuali. Prevede la l'adozione del figlio del partner e la reversibilità della pensione. La seconda parte è dedicata alle convivenze di fatto.
Il tema delle unioni civili è entrato in questi giorni nella sua fase più accesa. Il 28 gennaio il disegno di legge Cirinnà (Atto del Senato n. 2081) denominato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” giungerà all’esame dell’Aula. Nel frattempo verranno depositati al Senato gli emendamenti al progetto di legge.
L'unione civile è il termine con cui si indica l'istituto, diverso dal matrimonio, comportante il riconoscimento giuridico, organico e complessivo, della coppia di fatto, finalizzato a stabilirne diritti e doveri. In Italia questo istituto non è stato ancora disciplinato. La coppia di fatto, anche omosessuale, quale formazione sociale, trova riconoscimento solo nell'articolo 2 della Costituzione secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. L'unione di due persone, secondo l'ordinamento giuridico italiano, trova pieno riconoscimento solo attraverso il matrimonio, accessibile alle sole persone celibi e di sesso diverso. Questo disegno di legge dovrebbe quindi dare anche al nostro Paese una legislazione da lungo tempo attesa.
Ma cosa prevede il progetto di legge? Al Senato arriva il cosidetto Ddl Cirinnà bis che recepisce alcune modifiche suggerite dalle audizioni dei costituzionalisti e dal lavoro di elaborazione degli ultimi mesi. Il progetto di legge è composto da due Capi: nel primo viene trattato il tema delle unioni civili formate da persone dello stesso sesso, nel secondo invece viene trattato il tema della famiglia di fatto, che è formata naturalmente anche da persone di sesso diverso.
Unioni civili per le coppie omosessuali
Nel primo Capo si introduce per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale tutelata ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione. Non quindi un’apertura al matrimonio egualitario ma, con la sua approvazione, le coppie composte da persone dello stesso sesso, qualificate come "specifiche formazioni sociali", potranno usufruire del nuovo istituto giuridico di diritto pubblico denominato unione civile.
Secondo il disegno di legge si potrà costituire un’unione civile fra persone dello stesso sesso con una dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, in presenza di due testimoni. I soggetti dell’unione potranno scegliere il regime patrimoniale e la loro residenza; potranno anche decidere di assumere un cognome comune.
Di fatto la legge inserisce nel diritto di famiglia un nuovo istituto, diverso dal matrimonio, ma che si può equiparare al matrimonio per diritti e doveri, che si applica solo alle coppie gay. Non possono contrarre l’unione civile persone già sposate o che hanno già contratto un’unione civile; persone a cui è stata riconosciuta un’infermità mentale; oppure persone che sono tra loro parenti.
Con l’unione civile tra persone dello stesso sesso, “le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni”. Il testo estende ogni diritto sociale e previdenziale previsto per gli sposati anche ai gay che si uniranno civilmente, quindi anche la pensione di reversibilità. Per sciogliere l’unione civile si deve ricorrere al divorzio
Cosa succederà alle adozioni?
L’articolo più controverso è quello che riguarda stepchild adoption (articolo 5, vale a dire l’estensione della responsabilità genitoriale sul figlio del partner). Questo articolo permette l’adozione cosiddetta “non legittimante” del figlio del o della partner.
Nel progetto di legge viene esclusa l’applicabilità dell’istituto dell’adozione legittimante: per le coppie dello stesso sesso unite civilmente non sarà possibile, quindi, adottare dei bambini che non siano già figli di uno dei o delle componenti della coppia. E’ un particolare tipo di adozione tale per cui, fra l’altro, chi adotta non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato, ma assume tutti i doveri che incombono sul genitore nei riguardi del figlio.
Convivenze di fatto
Nel secondo capo della legge si parla invece del riconoscimento della convivenza di fatto sia tra coppie di omosessuali sia tra coppie di eterosessuali. La convivenza di fatto viene riconosciuta alle coppie di maggiorenni che vivono insieme e che non hanno contratto matrimonio o unione civile. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di carcere o di morte di uno dei due coniugi. Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante in caso di malattia o di morte. Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa di convivenza comune, il coniuge superstite ha il diritto di stare nella casa. E inoltre in caso di morte il coniuge superstite ha il diritto di succedere all’altro coniuge nel contratto d’affitto. I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro. Il contratto di convivenza può essere sciolto per accordo delle parti, per recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi. In caso di scioglimento del contratto di convivenza il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
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