domenica 17 gennaio 2016

Stepchild adoption (adozione del figlio del partner): tutto quello che bisogna sapere

di Alessandro Simeone,  avvocato specializzato in diritto di famiglia
(dal sito de "La Repubblica")

Questo istituto giuridico in Italia esiste già dal 1983, ma viene applicato solo alle coppie eterosessuali. Il ddl Cirinnà invece punta a estenderlo anche a quelle omosessuali, dopo le sentenze del Tribunale dei Minori di Roma

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La stepchild adoption non è né una novità, né una prerogativa gay. Esiste in Italia dal 1983 (L. 184/1983) e permette l’adozione del figlio del coniuge, con il consenso del genitore biologico, solo se l’adozione corrisponde all’interesse del figlio, che deve dare il consenso (se maggiore di 14 anni) o comunque esprimere la sua opinione (se di età tra i 12 e i 14). L’adozione non è automatica ma viene disposta dal Tribunale per i minorenni dopo un accurato screening sull’idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l’ambiente familiare di colui che chiede l’adozione.

L’adozione da parte del convivente.
Sino al 2007, era ammessa solo per le coppie sposate: il Tribunale per i minorenni di Milano prima e quello di Firenze poi, hanno esteso questa facoltà anche ai conviventi eterosessuali, ritenendo, in quei due casi, che fosse interesse del minore che al rapporto affettivo fattuale corrispondesse anche un rapporto giuridico, consistente in diritti ma, soprattutto,doveri.

L’orientamento sessuale non impedisce l’adozione.
Nel 2014 e nel 2015, il Tribunale per i minorenni di Roma, ribadendo il principio giuridico consolidato e in linea con tutta la giurisprudenza italiana (dai Tribunali alla Cassazione) ed europea, ha sancito che l’orientamento sessuale dell’adottante non può costituire un elemento ostativo alla stepchild. In entrambi i casi il Tribunale aveva verificato, con estrema attenzione, che la convivente donna della mamma biologica non solo aveva maturato un legame affettivo intenso con il minore, ma aveva tutte le carte in regole per poter essere un buon genitore anche sotto il profilo giuridico (visto che già lo era nella pratica di tutti i giorni); capacità genitoriali (sembra un’ovvietà) che non potevano certo essere invalidate dall’orientamento sessuale.

Le adozioni gay all’estero.
Le coppie same-sex possono accedere alla stepchild come all’adozione piena (cioè di minori che non hanno legami biologici con nessuno degli adottanti) in: Andorra, Australia (tre stati), Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Colombia,  Danimarca,  Francia, Finlandia (dal 2017), Islanda, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Malta, alcune province del Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Porto Rico, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti  (eccezion fatta per il Mississippi), Sudafrica, Svezia, Uruguay.
In  alcuni stati dell’Australia, in Germania, Estonia, Slovenia, Guiana francese, e in futuro in Svizzera, invece, tutte le coppie omosessuali non hanno accesso all’adozione piena ma solo alla stepchild.

Il progetto di legge Cirinnà.
Il ddl Cirinnà prevede (art. 5) la stabilizzazione della sopra indicata linea giurisprudenziale: se approvata, il componente dell’unione civile continuerà ad avere la facoltà di chiedere l’adozione del figlio biologico del partner; sarà sempre necessario il consenso del genitore biologico e sarà sempre il Tribunale per i minorenni a stabilire -caso per caso- se l’adottante ha le carte in regola e se l’adozione corrisponde all’interesse del figlio. Eventuali modifiche dell’art.5, dunque, (l’affido rafforzato, ad esempio) avrebbero dunque come effetto non quello di bloccare una novità ma di impedire solo agli omosessuali di continuare a fruire di un istituto già esistente.
Fuori luogo – o frutto di palese ignoranza giuridica- sono le polemiche sull’utero in affitto: pratica che, utilizzata per lo più dalle coppie eterosessuali, è sanzionata penalmente e che di certo non sarebbe scoraggiata dal negare ai figli della famiglie arcobaleno la protezione giuridica di cui hanno bisogno.


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