lunedì 19 aprile 2010
L'art. 22 della Costituzione della Repubblica Italiana
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Nessun commento:
Posta un commento
Post più recente
Post più vecchio
Home page
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento