domenica 28 dicembre 2014

Il Consiglio comunale approva un odg per l'esenzione del pagamento dell'IMU agricola nei territori montani

Il Consiglio comunale di Casola Valsenio nella riunione del 23 dicembre, ha approvato a maggioranza (a favore il gruppo CentroSinistra-Uniti per Casola, astenuto il gruppo di Forza Italia) l'ordine del giorno presentato dal capogruppo di CentroSinistra-Uniti per Casola, Marco Unibosi, per l'esenzione del pagamento dell'IMU agricola nei territori montani.
La forte pressione contro le modalità di applicazione del decreto 66/2014 che ha esteso il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli anche a quei Comuni montani come Casola Valsenio che fino ad ora ne erano esclusi - perché  è stato preso a riferimento per stabilire se un Comune è montano non l'effettiva altimetria dei territori ma l’altitudine della sede municipale - ha ottenuto il positivo risultato di posticipare il termine del pagamento dal 16 dicembre al 26 gennaio 2014. Ma questo tempo, per quanto breve, deve servire a rivedere quei criteri sbagliati e ingiusti che assimilano i terreni agricoli di gran parte dell’Appenino emiliano-romagnolo ai terreni di pianura!
E’ questo il senso dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale casolano, che sollecita il Governo e il Parlamento ad adottare rapidamente provvedimenti e soluzioni che evitino alle aziende agricole ubicate nei territori montani il pagamento dell’IMU e revochino l’insostenibile taglio dei trasferimenti statali ai Comuni montani.

Il testo dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Casola Valsenio:

Il Consiglio comunale di Casola Valsenio, riunito nella sede municipale in data 23 dicembre 2014

premesso che:

-    la popolazione residente nei territori interamente montani, tra i quali è compreso il Comune di Casola Valsenio, è quotidianamente esposta a una peculiare condizione di disagio, a causa delle generali difficoltà di spostamento e della distanza dai centri urbani dove sono prevalentemente collocati le strutture di servizio;

-    i proprietari di appezzamenti di terreno in zone interamente montane sono - spesso a proprie spese - in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente e nell'azione contro il rischio idrogeologico e gli incendi boschivi, tramite la costruzione e la manutenzione di canali, muri a secco, terrazzamenti, vie di accesso e altri presidi volti a preservare il patrimonio comune;

- i proprietari di terreni agricoli, anche in montagna, pagano già una tassa ai Consorzi di Bonifica per la manutenzione del territorio, che – nel caso dell’Emilia Romagna – ammonta a 4,5 milioni di euro;

-    la produzione di beni agro-alimentari in terreni posti in zone montane risulta per un verso più limitata e, per l’altro, più onerosa e dispendiosa di quanto non accada per le medesime colture nei terreni posti in zone di pianura; stessa cosa per le produzioni agricole, silvo-forestali e zootecniche tipiche dei territori montani, che sono caratterizzate da una bassa redditività;

-    in relazione a queste particolari condizioni, il legislatore ha riconosciuto uno speciale trattamento fiscale a tali territori, disponendo attraverso l'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, la totale esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

-    l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, ha disposto una revisione del regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, destinata ad ampliare - già dall'anno d'imposta in corso e dunque con effetto sostanzialmente retroattivo - la platea dei contribuenti assoggettati all'imposta. In particolare, la citata disposizione ha previsto che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'interno, siano rideterminati i Comuni nei quali si applica la prevista esenzione IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco del Comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);

-    per le predette difficoltà di collegamento, nella maggior parte dei Comuni di montagna la sede del Municipio è situata nel fondovalle; pertanto, la sua altitudine -  assunta dall'ISTAT a riferimento per la classificazione statistica dei Comuni - non può ritenersi un indice minimamente idoneo a definire la natura «montana» di un Comune, a maggior ragione se tale definizione è posta a fondamento di un trattamento fiscale differenziato per i contribuenti;

-    pertanto questo indice determinerebbe, in via di fatto, un'irragionevole disparità di trattamento tra territori montani del tutto omogenei, basata su un dato del tutto accidentale quale la collocazione in quota del Municipio;

impegna il Governo

in sede di adozione del decreto attuativo dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n.  66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.  89 del 2014 a:

-    rinviare all'esercizio di imposta 2015 l'applicazione della nuova disciplina - in ottemperanza al principio di non retroattività delle norme fiscali, di cui alla legge n.  212 del 2000 (cosiddetta «Statuto del contribuente»);

-    rivedere i criteri per l'individuazione dei Comuni montani secondo indici obiettivi e adeguati a cogliere tale specialità; a tal fine si richiamano i criteri già previsti dall'articolo 1 della legge n. 991 del 1992 (Provvedimenti agevolati in favore dei territori montani), che individuava come montani i “Comuni situati per almeno l’80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri”. Tale criterio, già lungamente utilizzato dal legislatore, consentirebbe una più obiettiva e puntuale valutazione delle condizioni di ciascun Comune ai fini dell'esenzione dall’IMU per i territori agricoli, con ciò scongiurando il rischio di instaurazione di contenziosi destinati a pregiudicare la stessa efficacia della nuova disciplina fiscale, nonché l'entità del gettito atteso;

-    mantenere – in conseguenza di ciò - l’invarianza dei trasferimenti Statali ai Comuni montani, revocando ogni ipotesi di taglio.  Le operazioni di assestamento di bilancio dei Comuni, inoltre, sono già state chiuse e non è possibile indicare un taglio di trasferimenti a valere sul 2014.

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