martedì 2 dicembre 2014

La norma sulla non-esenzione Imu nei terreni agricoli montani è sbagliata e va cambiata. Approvato un ordine del giorno alla Camera

L'on. Enzo Lattuca
Il gruppo del Partito Democratico della Camera dei Deputati è intervenuto sul tema delle modifiche dei criteri per l’esenzione Imu per i terreni agricoli montani. Domenica la Camera ha approvato un ordine del giorno sottoscritto tra gli altri dal deputato cesenate Enzo Lattuca e da altri deputati PD, che impegna il Governo a tenere in considerazione le peculiarità dei territori agricoli montani adeguando gli indici e i criteri per l’individuazione dei Comuni montani.
“In particolare – afferma Lattuca – abbiamo richiesto che si applichino i criteri già previsti dall’art. n.1 della legge n.991 del 1992, che individuava come comuni montani i comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri".
“Si tratta - continua Lattuca - di un criterio già adottato dal legislatore che consentirebbe una più puntuale e obiettiva valutazione dei requisiti per l’esenzione e, inoltre, ridurrebbe il pericolo di contenziosi. Infine abbiamo proposto che, vista la situazione, sarebbe opportuno rinviare la nuova disciplina al 2015 per dare la possibilità ai comuni di adottare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire a riscossione dell'imposta. E' solamente un atto di indirizzo, ma siamo fiduciosi che il Governo sappia comprendere le ragioni di numerosi realtà montane del Paese."

IL TESTO DELL'ORDINE DEL GIORNO VOTATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera,

premesso che:

-    la popolazione residente nelle province interamente montane è quotidianamente esposta a una peculiare condizione di disagio, a causa delle generali difficoltà di spostamento sul territorio e delle frequenti interruzioni o limitazioni dei collegamenti viari, in particolare nei periodi invernali;

-    buona parte degli appezzamenti di terreno posti in zone interamente montane sono irraggiungibili per gran parte dell'anno a causa del gelo e delle precipitazioni nevose;

-    i proprietari di appezzamenti di terreno in zone interamente montane sono - spesso a proprie spese - in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente e nell'azione contro il rischio idrogeologico e gli incendi boschivi, tramite la costruzione e la manutenzione di canali, muri a secco, terrazzamenti, strade consortili e altri presidi volti a preservare il patrimonio comune;

-    la produzione di beni alimentari in terreni posti in zone montane risulta molto più onerosa e dispendiosa di quanto non accada per analoghi terreni posti in zone di pianura, tanto che la produzione vitivinicola in queste zone è fino a quattro volte più costosa di quella di pianura, venendo perciò comunemente definita «viticoltura eroica»;

-    in relazione a queste particolari condizioni, il legislatore ha riconosciuto uno speciale trattamento fiscale a tali territori, disponendo attraverso l'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, la totale esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

-    l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, ha disposto una revisione del regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, destinata ad ampliare - già dall'anno d'imposta in corso e dunque con effetto sostanzialmente retroattivo - la platea dei contribuenti assoggettati all'imposta. In particolare, la citata disposizione ha previsto che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'interno, siano rideterminati i comuni nei quali si applica la prevista esenzione IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco del comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);

-    per le predette difficoltà di collegamento, nella maggior parte dei Comuni di montagna la sede della casa comunale è stata nel tempo spostata o costruita ab initio a fondovalle; pertanto, la sua altitudine -  assunta dall'ISTAT a riferimento per la classificazione statistica dei comuni - non può ritenersi un indice minimamente idoneo a definire la natura «montana» di un comune, a maggior ragione se tale definizione è posta a fondamento di un trattamento fiscale differenziato per i contribuenti;

-    pertanto, se il suddetto decreto ministeriale  -  a tutt'oggi in via di emanazione  - assumesse tale indice come nuovo riferimento per individuazione dei Comuni montani esonerati dalla riscossione dell'IMU agricola si determinerebbe, in via di fatto, un'irragionevole disparità di trattamento tra territori del tutto omogenei, basata su un dato del tutto accidentale quale la collocazione in quota della casa comunale;

-    l'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta «legge Delrio») riconosce e tutela la specificità degli enti di area vasta interamente montani e confinanti con Paesi stranieri, prevedendo in capo ad essi la cura e la valorizzazione del territorio e assegnando ad essi particolari forme di autonomia; in tal senso, le province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola, i cui Comuni sono tutti riconosciuti dall'ISTAT come totalmente montani, dovrebbero ritenersi assoggettati a questo particolare regime di autonomia, manifestamente incompatibile con l'assimilazione di trattamento fiscale disposta dal decreto-legge n.  66 del 2014,

impegna il Governo:


in sede di adozione del decreto attuativo dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n.  66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.  89 del 2014 a:

-    tenere in adeguata considerazione le esigenze di peculiare tutela poste dallo status di territorio agricolo montano, in particolare attraverso l'adozione di criteri per l'individuazione dei Comuni montani basati su indici obiettivi e adeguati a cogliere tale specialità;

-    a valutare l'opportunità di adottare a tal fine i criteri già previsti dall'articolo 1 della legge n. 991 del 1992 (Provvedimenti agevolati in favore dei territori montani), che individuava come montani i «comuni situati per almeno l’80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri. Tale criterio, già lungamente utilizzato dal legislatore, consentirebbe una più obiettiva e puntuale valutazione delle condizioni di ciascun comune ai fini dell'esenzione dalla IMU per i territori agricoli, con ciò scongiurando il rischio di instaurazione di contenziosi destinati a pregiudicare la stessa efficacia della nuova disciplina fiscale, nonché l'entità del gettito atteso;

-    a valutare l'opportunità, in ogni caso, di rinviare all'esercizio di imposta 2015 l'applicazione della nuova disciplina - in ottemperanza al principio di non retroattività delle norme fiscali, di cui alla legge n.  212 del 2000 (cosiddetta «Statuto del contribuente») anche in modo da consentire ai comuni di adottare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire a riscossione dell'imposta;

-    a valutare la necessità di riconoscere il peculiare status di autonomia recentemente attribuito alle province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, ai sensi della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta «legge Delrio»), attraverso un'espressa esclusione dei comuni interamente montani delle province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola dall'ambito di applicazione della nuova disciplina fiscale.

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 30 NOVEMBRE 2014

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