mercoledì 10 maggio 2017

Il Jobs Act del lavoro autonomo è legge: cosa cambia per collaboratori e partite Iva

Importanti novità su malattia, maternità, congedo parentale e disoccupazione

È stato approvato in Senato, con 158 sì, 9 no e 45 astenuti il ddl sul lavoro autonomo collegato alla riforma del lavoro. Il testo ora è legge.
Sono oltre due milioni le partite Iva e i collaboratori che potranno beneficiare del disegno di legge che verrà approvato definitivamente domani in Senato, il cosiddetto Jobs Act degli autonomi.
Un testo atteso da tempo – da tre anni viene rimpallato tra Camera e Senato – e che ora finalmente approda nell’aula di Palazzo Madama per un’ultima volta prima di diventare legge.
Il ddl introduce una serie di riconoscimenti a questa grande fetta di lavoratori che nella maggior parte dei casi più che liberi professionisti (spesso non sono iscritti ad alcun albo) sono semplicemente persone senza diritti.
La legge – 22 articoli – è il frutto del lavoro di Maurizio Del Conte, professore di diritto del Lavoro alla Bocconi di Milano e presidente dell’Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro, e dei consiglieri economici di Palazzo Chigi, prima Tommaso Nannicini e poi Marco Leonardi.

Ecco cosa prevede il testo:

Indennità di malattia
Viene incrementata la platea dei beneficiari anche comprendendo soggetti che abbiano superato il limite del 70% del massimale e prevedendo, eventualmente, l’esclusione dal beneficio per gli eventi di durata inferiore a 3 giorni.

Congedo parentale e maternità
Per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps sale da 3 a 6 mesi il periodo di congedo parentale di cui usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino. Viene inserito un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza). Durante la maternità si avrà la possibilità di ricevere l’indennità pur continuando a lavorare (non scatta l’astensione obbligatoria). Inoltre si stabilisce che il rapporto di lavoro non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio per chi presta la propria attivita’ in via continuativa per il committente.

Indennità di disoccupazione
Dall'1 luglio verrà riconosciuta in via permanente l’indennità di disoccupazione (chiamata Dis-coll) ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci) iscritti in via esclusiva alla relativa gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. L'indennità di disoccupazione viene estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Spese per la formazione deducibili
Per i professionisti arriva la piena deducibilità, nei limiti di 10 mila euro, delle spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi oltre a tutte le altre spese relative, quali soggiorno e viaggio. Il tetto di deduciblità scende a 5 mila euro per le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno alla autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti erogati dai centri per l’impiego e dagli organismi accreditati. Prevista la piena deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Tavolo di confronto sul lavoro
Viene istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro, dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

Pagamenti e tutele
Si potranno scaricare fiscalmente anche gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni.

Partecipazione ai bandi di gara
I lavoratori autonomi potranno partecipare agli appalti pubblici o ai bandi per l’assegnazione di incarichi individuali di consulenza o ricerca.

Smart Working
Il lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitivita’ e agevolare la conciliazione vita-lavoro, viene configurato non come una nuova tipologia contrattuale ma come una modalita’ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato da eseguire in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva). La disciplina del lavoro agile si applichera’ anche alle pubbliche amministrazioni.

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Lavoro agile
L’accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel caso di accordo a tempo indeterminato, per fare marcia indietro rispetto alla modalita lavoro agile, è richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni, che sale a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile. Il passaggio alla modalità ‘smart’ è risolvibile da entrambe le parti con preavviso. La presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso nell’accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.

Parità di trattamento con colleghi d’ufficio
Il lavoratore ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai colleghi che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, in attuazione dei contratti collettivi. Inoltre, nell’ambito dell’accordo di lavoro agile, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.

Salute e sicurezza
Il datore di lavoro consegna al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici. Viene riconosciuto il diritto alla tutela contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali.

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