lunedì 28 giugno 2010

L'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana


TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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